Corte costituzionale

Sentenza n. 230/2017

Corte cost., sent. 27 ottobre 2017, n. 230

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
230/2017
Data di deposito
27 ottobre 2017
Data di decisione
10 ottobre 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:230

Parametri

Massime

Massima n. 41697

È dichiarato ammissibile l'intervento della società Trans Adriatic Pipeline AG nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al silenzio del Ministero dello sviluppo economico tenuto a seguito delle note del Presidente della Regione Puglia n. 2918/SP del 21 giugno 2016 e n. 4060/SP del 21 settembre 2016. Il ricorso regionale mira in definitiva a incidere sul provvedimento ministeriale che ha autorizzato la costruzione del gasdotto TAP e che ha già formato oggetto di un giudizio amministrativo del quale la società interveniente è stata parte, onde quest'ultima è legittimata a far valere le sue ragioni nel giudizio per conflitto, potendo l'esito di esso ripercuotersi in modo diretto e immediato sulla posizione giuridica soggettiva dell'interveniente, che si basa sull'assetto giuridico determinato dal provvedimento di autorizzazione e rimasto inalterato a seguito della definizione del predetto giudizio amministrativo. Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi; tuttavia, non può escludersi che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito del conflitto stesso. ( Precedenti citati: ordinanze allegate alle sentenze n. 380 del 2007, n. 222 del 2007 e n. 195 del 2007 ).

Massima n. 41698

Non è in discussione, in astratto, l'ammissibilità di ricorsi per conflitto di attribuzione aventi ad oggetto condotte omissive, laddove esse siano realmente idonee a produrre un'immediata violazione o menomazione di attribuzioni costituzionali. Tale idoneità lesiva è tuttavia assente laddove l'inerzia dell'amministrazione a fronte di un'istanza ad essa rivolta possa essere interpretata solo come una mancata risposta ad una sollecitazione non vincolante e non come un comportamento omissivo concludente volto a negare attribuzioni costituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2007, n. 187 del 1984 e n. 111 del 1976 ).

Massima n. 41699

È dichiarato inammissibile, per difetto dei necessari requisiti di attualità e originarietà, il conflitto di attribuzione - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione - promosso dalla Regione Puglia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, avverso il silenzio del Ministero dello sviluppo economico tenuto a seguito delle note del Presidente della Regione Puglia n. 2918/SP del 21 giugno 2016 e n. 4060/SP del 21 settembre 2016, con le quali la Regione ha chiesto allo stesso Ministero di riesaminare il procedimento di autorizzazione alla costruzione del gasdotto TAP e, conseguentemente, di annullare o revocare il provvedimento autorizzativo rilasciato in mancanza della c.d. intesa forte con la Regione ricorrente. Premesso che dalla sentenza n. 110 del 2016 non deriva per il Ministero dello sviluppo economico l'obbligo di adottare gli atti sollecitati dalla ricorrente in asserita ottemperanza ad essa, nel caso di specie il silenzio ministeriale sulle istanze regionali può essere interpretato come mancata risposta ad una sollecitazione non vincolante, e dunque non è significativo, non potendosi attribuire ad esso idoneità lesiva di attribuzioni costituzionali. In sostanza, infatti, il conflitto mira a superare la mancata impugnazione del provvedimento di autorizzazione alla costruzione del gasdotto TAP (adottato in data 20 maggio 2015), unico atto potenzialmente lesivo delle attribuzioni regionali, che la Regione non ha tempestivamente impugnato attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione e che invece - anche a voler concedere che il suo interesse a ricorrere sia sorto solo a seguito del deposito della sentenza n. 110 del 2016 - avrebbe dovuto impugnare. Lungi dal modificare in alcun modo il quadro normativo esistente, la sentenza n. 110 del 2016 si è limitata a chiarire, in via d'interpretazione, che anche ai gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero si applica l'art. 52-quinquies, comma 5, del d.P.R. n. 327 del 2001, il quale prevede che l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione di ogni infrastruttura lineare energetica sia adottato d'intesa con le Regioni interessate. Né l'interpretazione assunta in tale pronuncia ha riguardato in alcun modo la scelta delle procedure necessarie in caso di mancata definizione dell'intesa, a seconda che sia determinata da un dissenso espresso oppure da una mera inerzia regionale. ( Precedente citato: sentenza n. 110 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia, con il ricorso in epigrafe, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al silenzio del Ministero dello sviluppo economico tenuto a seguito delle note del Presidente della Regione Puglia n. 2918/SP del 21 giugno 2016 e n. 4060/SP del 21 settembre 2016.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 10 ottobre 2017ORDINANZAVisto l'intervento spiegato in giudizio dalla società Trans Adriatic Pipeline AG;considerato che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi (ord. allegata alla sentenza n. 380 del 2007; ord. allegata alla sentenza n. 222 del 2007);che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può tuttavia escludersi la possibilità che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito del conflitto (ord. allegata alla sentenza n. 195 del 2007);che, nel caso di specie, la società Trans Adriatic Pipeline AG è stata parte del giudizio amministrativo avente a oggetto il provvedimento di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico del 20 maggio 2015 alla costruzione del gasdotto TAP;che il giudizio per conflitto di attribuzione fra enti, tenendo conto del tenore del ricorso della Regione, potrebbe concludersi con statuizioni suscettibili di incidere sull'atto posto a fondamento della posizione giuridica soggettiva della società interveniente, che si basa in modo immediato e diretto su tale provvedimento di autorizzazione;che ne consegue che la società Trans Adriatic Pipeline AG possa far valere le proprie ragioni nel giudizio di fronte a questa Corte.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara ammissibile l'intervento della società Trans Adriatic Pipeline AG nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.F.to: Paolo Grossi, Presidente

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