Corte costituzionale

Sentenza n. 23/2017

Corte cost., sent. 26 gennaio 2017, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
23/2017
Data di deposito
26 gennaio 2017
Data di decisione
6 dicembre 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:23

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 14, legge n. 335 del 8 agosto 1995

Parametri

Massime

Massima n. 39564

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita ambiguità delle censure e carente ricostruzione del quadro normativo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, nella parte in cui non prevede, per il calcolo della pensione ai superstiti di assicurati deceduti anteriormente ai 57 anni d'età, l'attualizzazione del coefficiente di trasformazione ai nuovi limiti d'età pensionabile in vigore. Le ragioni dell'asserito contrasto con gli evocati artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. sono illustrate in maniera adeguata dal rimettente, che sollecita un intervento manipolativo dal contenuto univoco e [in relazione ad esso] offre una ricostruzione del quadro normativo che non presenta le lacune eccepite dalla difesa dell'INPS (incentrate sull'avvenuto innalzamento del coefficiente di trasformazione per gli assicurati ultrasettantenni e sulla perdurante rilevanza del requisito dei cinquantasette anni d'età, in particolare ai fini della c.d. "opzione donna").

Massima n. 39565

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, nella parte in cui non prevede, per il calcolo della pensione ai superstiti di assicurati deceduti anteriormente ai 57 anni d'età, l'attualizzazione del coefficiente di trasformazione del montante contributivo ai nuovi limiti d'età pensionabile in vigore. Il legislatore - nella discrezionalità che gli compete con riguardo alla determinazione dei presupposti e della misura delle pensioni - ha individuato un punto di mediazione tra il sistema di calcolo contributivo, introdotto dalla legge n. 335 del 1995, e il fondamento solidaristico che contraddistingue le pensioni ai superstiti, accorando a tale categoria di beneficiari il diritto al trattamento previdenziale anche quando l'assicurato non abbia maturato i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e prevedendo l'applicazione di un coefficiente di trasformazione convenzionalmente ancorato all'età di cinquantasette anni in caso di decesso dell'assicurato ad un'età inferiore. L'avvenuta elevazione dell'età pensionabile nel diverso settore delle pensioni dirette non rende irragionevole tale punto di equilibrio né impone (come richiesto dal rimettente) di ancorare il censurato coefficiente di trasformazione a quello più favorevole previsto per chi acceda alla pensione di vecchiaia a un'età apprezzabilmente maggiore di cinquantasette anni. Un simile intervento risulterebbe disarmonico rispetto all'odierna configurazione della pensione ai superstiti come diritto autonomo e originario e comporterebbe l'assimilazione di situazioni eterogenee, governate da princìpi peculiari (da un lato, la pensione diretta di vecchiaia, con coefficienti di trasformazione rimodulati in armonia con l'innalzamento dell'età pensionabile; dall'altro, la pensione ai superstiti, erogata anche ai congiunti di assicurati morti prima di cinquantasette anni senza aver conseguito la pensione di vecchiaia); inoltre, uniformerebbe indiscriminatamente verso l'alto le pensioni ai superstiti di assicurati morti prima di aver conseguito il diritto alla pensione diretta, conducendo a un risultato non costituzionalmente imposto dal loro fondamento solidaristico e contrario alla linea di graduale ed equilibrato incremento del trattamento previdenziale in relazione al progredire dell'età pensionabile e della contribuzione versata. Quanto all'asserito vulnus alla garanzia di adeguatezza dei trattamenti pensionistici, va rilevato che la ridefinizione dei coefficienti di trasformazione opera secondo un criterio di gradualità e in senso solo parzialmente riduttivo, e che i vincoli (correlati alla speranza di vita, all'andamento demografico e alle dinamiche del PIL di lungo periodo) imposti dalla legge al procedimento di revisione dei coefficienti contemperano la tutela dei diritti previdenziali dei singoli con la complessiva sostenibilità del sistema pensionistico. ( Precedenti citati: sentenza n. 174 del 2016, sul fondamento solidaristico delle pensioni ai superstiti; sentenze n. 228 del 2010, n. 74 del 2008, n. 446 del 2002 e ordinanza n. 274 del 2015, sulla pensione ai superstiti come diritto autonomo e originario ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata dal Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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