Corte costituzionale

Sentenza n. 229/2017

Corte cost., sent. 25 ottobre 2017, n. 229

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
229/2017
Data di deposito
25 ottobre 2017
Data di decisione
10 ottobre 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:229

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, legge della Regione siciliana n. 20 del 29 settembre 2016

Parametri

Massime

Massima n. 41017

La normativa statale riconducibile alla materia trasversale "tutela dell'ambiente", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., è applicabile alle Regioni speciali e alle Province autonome solo laddove non entrino in gioco le competenze statutariamente riconosciute agli enti ad autonomia differenziata; in tal caso, lo scrutinio di legittimità costituzionale deve confrontarsi con il complessivo assetto normativo delineato dagli statuti di autonomia. Solamente in quanto la materia "tutela dell'ambiente" non sia contemplata negli statuti di autonomia, dunque, gli oggetti che non rientrano nelle specifiche e delimitate attribuzioni delle Regioni ad autonomia speciale e Province autonome rifluiscono nella competenza generale dello Stato nella suddetta materia, la quale implica in primo luogo la conservazione uniforme dell'ambiente naturale, mediante precise disposizioni di salvaguardia non derogabili in alcuna parte del territorio nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2017, n. 98 del 2017, n. 210 del 2014, n. 288 del 2012, n. 151 del 2011 e n. 378 del 2007 ).

Massima n. 41298

La potestà legislativa primaria nella materia "acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale" - attribuita dall'art. 14, lett. i), dello statuto speciale alla Regione Siciliana - è da riferire alla sola disciplina demaniale del bene idrico e marittimo, con la conseguenza che ad essa è riconducibile la regolazione degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche da parte dei soggetti interessati, in quanto disciplina demaniale dell'acqua, considerata come vero e proprio "bene" (da tutelare), mentre non è riconducibile alla predetta competenza primaria - bensì a quella residuale regionale (ex artt. 117, quarto comma, Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001) - la disciplina del servizio idrico integrato, che considera l'acqua in funzione del "servizio" da assicurare tramite essa alla collettività. La menzionata competenza primaria siciliana non è, peraltro, esente da limiti, essendo assoggettata dallo stesso art. 14 dello statuto al rispetto dei limiti derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica nonché dagli obblighi internazionali. ( Precedenti citati: sentenza n. 93 del 2017, sull'ascrivibilità della disciplina del servizio idrico integrato alla competenza residuale; sentenze n. 263 del 2016, n. 265 del 2013, n. 11 del 2012, n. 189 del 2007, n. 314 del 2003, n. 4 del 2000 e n. 153 del 1995 ).

Massima n. 41299

Il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria dell'ente ad autonomia speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come "riforme economico-sociali", e ciò anche sulla base del titolo di competenza legislativa nella materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali; con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tale materia potranno continuare ad imporsi al necessario rispetto degli enti ad autonomia differenziata nell'esercizio delle loro competenze. ( Precedenti citati: sentenza n. 51 del 2006; nello stesso senso, sentenze n. 212 del 2017, n. 233 del 2010, n. 164 del 2009 e n. 536 del 2002 ).

Massima n. 41300

Secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni in materia di tutela delle acque - contenute principalmente nella parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, e, in particolare, nella sua sezione II - sono riconducibili alla materia della "tutela dell'ambiente", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., avendo finalità che attengono direttamente alla tutela delle condizioni intrinseche dei corpi idrici e che mirano a garantire determinati livelli qualitativi e quantitativi delle acque. La disciplina posta da esse deve inoltre essere ascritta all'area delle riforme economico-sociali, sia per il suo contenuto riformatore, sia per la sua attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 254 del 2009 e n. 246 del 2009; sentenza n. 323 del 1998 ).

Massima n. 41301

È dichiarato costituzionalmente illegittimo [per violazione dell'art. 14 dello statuto speciale siciliano e dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.] l'art. 19 della legge reg. Siciliana n. 20 del 2016, che differisce dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2017 il termine per la denuncia dei pozzi esistenti, previsto dall'art. 10, comma 1, primo periodo, del d.lgs n. 275 del 1993. La disposizione impugnata dal Governo eccede i limiti della competenza primaria in materia di "acque pubbliche", assegnata alla Regione dalla lett. i) dell'art. 14 dello statuto, poiché risulta incompatibile con la menzionata disposizione legislativa statale, la quale, rivestendo importanza decisiva per la tutela quantitativa della risorsa idrica e per la pianificazione della sua utilizzazione, costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale ascrivibile alla competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, e come tale vincola anche la potestà legislativa regionale di tipo primario. In concreto, la proroga disposta dal legislatore siciliano, consentendo la prosecuzione di prelievi incontrollati della risorsa idrica per un ulteriore lungo periodo di tempo, interferisce con il corretto funzionamento degli strumenti pianificatori, autorizzatori, sanzionatori, di vigilanza e controllo, e compromette le azioni volte al risanamento dei corpi idrici. Inoltre, il differimento del termine equivale all'introduzione di una surrettizia e generalizzata forma di condono delle estrazioni abusive perpetrate nel corso di un intero decennio, vanificando l'azione di controllo e di repressione delle autorità preposte, con il rischio di alimentare ulteriormente il fenomeno dell'abusivismo.

Massima n. 41302

Accolta [per violazione dell'art. 14 dello statuto speciale siciliano e dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.] la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Siciliana n. 20 del 2016, restano assorbite le ulteriori censure formulate dal Governo in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione siciliana 29 settembre 2016, n. 20 (Disposizioni per favorire l'economia. Disposizioni varie).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze