Corte costituzionale
Sentenza n. 213/2017
Corte cost., sent. 12 ottobre 2017, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 213/2017
- Data di deposito
- 12 ottobre 2017
- Data di decisione
- 26 settembre 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:213
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 486, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 487, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 3, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 136, Costituzione
Massime
Massima n. 39949
La Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati è legittimata a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionalità, come giudice a quo ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, in quanto organo di autodichia, chiamato a svolgere, in posizione super partes, funzioni giurisdizionali per la decisione di controversie (in specie, tra la Camera dei deputati e i pensionati suoi ex dipendenti) per l'obiettiva applicazione della legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 376 del 2001 e n. 226 del 1976 ).
Massima n. 39950
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, commi 486 e 487, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 Cost., non sono suscettibili di esame le ulteriori questioni prospettate dalle parti costituite per asserito contrasto delle disposizioni censurate con il "principio di tutela del legittimo affidamento nella stabilità del trattamento previdenziale". Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere prese in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o censure di costituzionalità dedotte dalle parti, sia che siano state eccepite ma non fatte proprie dal giudice a quo, sia che siano dirette ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. ( Precedenti citati: sentenza n. 327 del 2010, ordinanze n. 138 del 2017 e n. 469 del 1992 ).
Massima n. 39951
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità - per carenza di motivazione sulla rilevanza e di autonoma motivazione sulla non manifesta infondatezza - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, della legge n. 147 del 2013. La rilevanza è chiaramente spiegata dal rimettente, in correlazione al petitum e alla causa petendi delle controversie al suo esame e alla ritenuta impossibilità di deciderle indipendentemente dalla verifica di costituzionalità della normativa in concreto applicata dalla delibera di cui è chiesto l'annullamento; la non manifesta infondatezza è prospettata non già per relationem, ma con adeguate autonome argomentazioni.
Massima n. 39952
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omesso previo tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, della legge n. 147 del 2013. Stante la univocità delle disposizioni censurate (non suscettibili di letture alternative, che del resto la stessa Avvocatura dello Stato neppure prospetta), non vi era, nella specie, spazio per un tentativo di esegesi adeguatrice di cui possa addebitarsi al rimettente l'omissione.
Massima n. 39953
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, della legge n. 147 del 2013, censurato dalla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati - in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 Cost. - in quanto prescriverebbe di applicare al personale in quiescenza della Camera il "contributo di solidarietà" così come disciplinato (per i pensionati delle gestioni previdenziali obbligatorie) dal comma 486. Tale presupposto interpretativo è erroneo, in quanto il citato comma 487 non impone, di per sé, alcuna "trattenuta" pensionistica, bensì demanda all'autonomia degli organi costituzionali (nonché delle Regioni e Province autonome) di provvedere ad un risparmio di spesa, anche tramite interventi sui trattamenti di quiescenza del proprio personale, prescrivendo che ciò avvenga sulla base dei soli "principi" desumibili dal comma 486, e non delle regole ivi dettate, ossia mediante una operazione, limitata nel tempo ed eccezionale, incidente, secondo un criterio di progressività ed in base ad aliquote ragionevoli, sugli importi pensionistici più elevati. Lungi, perciò, dal costituire conseguenza indefettibile delle disposizioni legislative, la partecipazione dei pensionati della Camera al sacrificio imposto (dal comma 486) a quelli delle gestioni previdenziali obbligatorie deriva da una autonoma decisione dell'organo costituzionale, che - con la delibera impugnata nei procedimenti a quibus - si è attenuto, pur sempre "nell'esercizio della propria autonomia", ai principi desumibili dal comma 486. Restano di conseguenza assorbite anche le ulteriori censure di violazione del principio di eguaglianza in rapporto all'art. 1, comma 590, della stessa legge n. 147 del 2013 e di violazione del giudicato costituzionale formatosi con la sentenza n. 116 del 2013, peraltro già esaminate dalla sentenza n. 173 del 2016 e dichiarate la prima inammissibile (poiché il comma 590 riguarda il contributo di solidarietà sui redditi e non sulle pensioni) e la seconda non fondata (giacché il comma 486 non disciplina le stesse fattispecie del precedente "contributo di perequazione", regolate dal caducato art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, né surrettiziamente proroga gli effetti di tale norma dopo la sua rimozione dall'ordinamento). ( Precedenti citati: sentenza n. 173 del 2016; sentenza n. 254 del 2015, secondo cui il citato comma 487 non pone espressamente un obbligo di risparmiare, ma ne rimette la decisione ad un atto di autonomia, in specie della Regione; sentenza n. 116 del 2013 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 della Costituzione, dalla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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