Corte costituzionale
Sentenza n. 208/2017
Corte cost., sent. 17 luglio 2017, n. 208
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 208/2017
- Data di deposito
- 17 luglio 2017
- Data di decisione
- 6 giugno 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:208
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 40112
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 2, cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità per omessa sperimentazione di una interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata. Il rimettente ha ritenuto preclusa dal testo normativo un'interpretazione che gli consenta di revocare l'ordinanza di sospensione del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, qualora si accerti che l'incapacità del proposto è irreversibile. ( Precedente citato: sentenza n. 42 del 2017 e n. 39 del 2004 ).
Massima n. 40113
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 2, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Napoli - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui non prevede che, nel procedimento di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, l'ordinanza di sospensione disposta per infermità di mente del proposto sia revocata qualora si accerti che l'incapacità della persona è irreversibile. È errato ritenere che nel procedimento relativo alle misure di prevenzione patrimoniali - destinate a sottrarre definitivamente beni patrimoniali al "circuito economico" connotato da condizionamenti criminali, a prescindere dalla pericolosità attuale del proposto - l'incapacità della persona abbia effetti equivalenti a quelli che produce nel procedimento relativo alle misure di prevenzione personali, che incidono sul bene supremo della libertà personale. In tale secondo procedimento è necessario che l'esercizio del diritto di difesa, e di "autodifesa", da parte del proposto sia consapevole e attivo, cosa che non avverrebbe se fosse possibile procedere nonostante la sua incapacità, onde vanno applicati, in via analogica, gli artt. 70 ss. cod. proc. pen., disciplinanti la sospensione del procedimento per infermità dell'imputato (con la conseguenza che, in analogia all'art. 72, comma 2, cod. proc. pen., il giudice deve revocare la sospensione e rigettare la richiesta di applicazione della misura ove constati che dall'incapacità irreversibile del proposto deriva la mancanza di pericolosità attuale). Al contrario, il procedimento relativo alle misure di prevenzione patrimoniale - per la natura di actio in rem riconosciutagli dalla stessa Corte EDU - non comporta necessariamente l'autodifesa e la partecipazione cosciente del proposto, al punto che può essere avviato nei confronti dei successori a titolo universale o particolare, e risulta perciò compatibile con l'art. 666, comma 8, cod. proc. pen. (applicabile in virtù dei rinvii alla normativa che regola le misure di sicurezza e da essa all'art. 678 del codice di rito), il quale esclude che l'incapacità dell'interessato (irreversibile o meno) comporti la sospensione del procedimento e impone, invece, che esso prosegua nei confronti del tutore o del curatore, dai quali è legittimamente garantito l'esercizio del diritto di difesa. Indiscussa la potestà pubblica di avviare e procedere nel giudizio di prevenzione reale nei confronti dell'incapace, rappresentato dal suo tutore o curatore provvisorio, resta impregiudicata ogni valutazione circa la compatibilità costituzionale, in tale ipotesi, della particolare configurazione che il legislatore ha impresso al procedimento, specie in punto di oneri probatori e di allegazione. ( Precedenti citati: sentenza n. 335 del 1996, sullo scopo della confisca di prevenzione; sentenze n. 106 del 2015 e n. 321 del 2004, ordinanza n. 275 del 1996, sulla possibilità di diversa disciplina del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale in ragione delle loro profonde differenze; sentenze n. 39 del 2004, n. 306 del 1997, n. 77 del 1995, n. 160 del 1982, n. 76 del 1970 e n. 53 del 1968, ordinanza n. 7 del 1998, sull'estensione al procedimento di prevenzione personale di garanzie normative essenziali, tra cui la cosciente partecipazione del proposto; sentenze n. 21 del 2012 e n. 48 del 1994, ordinanza n. 216 del 2012, sulla possibilità per la legge di contemperare la libera disponibilità dei beni in funzione degli interessi collettivi; sentenza n. 21 del 2012, sulla proponibilità del procedimento di confisca nei confronti dei terzi successori ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2017.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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