Corte costituzionale

Sentenza n. 206/2017

Corte cost., sent. 17 luglio 2017, n. 206

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
206/2017
Data di deposito
17 luglio 2017
Data di decisione
5 luglio 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:206

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 41469

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen., non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto di nuova contestazione. Il rimettente, indicando specificamente i fatti oggetto dell'imputazione e rilevando che essi incontrovertibilmente presentano connotati materiali difformi da quelli dell'originaria accusa, sì da richiedere la procedura, attivata dal p.m., di modificazione dei capi di imputazione, ha descritto sufficientemente la vicenda processuale, posto che la sua qualificazione in termini di modificazione dell'imputazione non può essere censurata, perché è logicamente rimessa alle determinazioni del giudice a quo.

Massima n. 41470

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost. - l'art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. L'esercizio del diritto di difesa dell'imputato postula che egli abbia ben chiari i termini dell'accusa mossa nei suoi confronti e che, ove questa venga modificata nei suoi aspetti essenziali, possa rivalutare e modificare le proprie opzioni difensive, anche chiedendo un rito alternativo a contenuto premiale, la cui scelta costituisce una delle espressioni più qualificanti del medesimo diritto di difesa. Ciò vale non soltanto rispetto al giudizio abbreviato, ma anche al patteggiamento, nel quale la valutazione dell'imputato è indissolubilmente legata alla natura dell'addebito, trattandosi di determinare lo stesso contenuto della decisione. Ne consegue che la disposizione censurata dal Tribunale di Torino - precludendo la possibilità di chiedere il patteggiamento a seguito di una modificazione dibattimentale "fisiologica" dell'imputazione - viola il diritto di difesa dell'imputato. È inoltre ravvisabile ingiustificata disparità di trattamento, sia rispetto al caso del recupero, da parte dell'imputato, della facoltà di accesso al patteggiamento per circostanze puramente occasionali, che determinino la regressione del procedimento; sia rispetto alla facoltà - riconosciuta all'imputato dalla sentenza additiva n. 273 del 2014 - di chiedere il giudizio abbreviato dopo una modificazione "fisiologica" dell'imputazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2015, n. 273 del 2014, n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 265 del 1994, n. 129 del 1993, n. 316 del 1992, n. 593 del 1990 e n. 277 del 1990; ordinanze n. 486 del 2002, n. 107 del 1993 e n. 213 del 1992 ). Per consolidata giurisprudenza, i riti alternativi a contenuto premiale (giudizio abbreviato e patteggiamento) costituiscono modalità tra le più qualificanti di esercizio del diritto di difesa dell'imputato, tali da incidere in senso limitativo sull'entità della pena inflitta. ( Precedenti citati: sentenze n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 219 del 2004, n. 148 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995 e n. 76 del 1993 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2017.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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