Corte costituzionale

Sentenza n. 198/2017

Corte cost., sent. 14 luglio 2017, n. 198

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
198/2017
Data di deposito
14 luglio 2017
Data di decisione
4 luglio 2017
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:198

Parametri

Massime

Massima n. 39394

Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Abruzzo in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015, è inammissibile il ricorso regionale nella parte in cui solleva conflitto anche nei confronti del medesimo Ministro, oltre che nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'unico soggetto legittimato a rappresentare lo Stato nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalle Regioni (o dalle Province autonome) è il Presidente del Consiglio dei ministri. ( Precedente citato: sentenza n. 355 del 1992 ).

Massima n. 39395

Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Abruzzo in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015, la successiva sostituzione e abrogazione di esso ad opera del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 non determina l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere, stante l'irrilevanza delle sopravvenienze di fatto, come l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato. Tale esaurimento non esclude l'interesse ad accertare il riparto costituzionale delle attribuzioni; né sono venute meno le ragioni del conflitto, in quanto permane l'efficacia del decreto impugnato per il periodo anteriore alla sua abrogazione. Nei conflitti di attribuzione sussiste comunque - anche dopo l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato - un interesse all'accertamento, il quale trae origine dall'esigenza di porre fine (secondo quanto disposto dall'art. 38 della legge n. 87 del 1953) ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni; né vengono meno le ragioni del conflitto in caso di abrogazione dell'atto impugnato, giacché permane l'efficacia di esso per il periodo anteriore. ( Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016, n. 9 del 2013, n. 334 del 2006, n. 432 del 1994 e n. 289 del 1993 ).

Massima n. 39396

Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Abruzzo in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015, deve escludersi che le censure svolte dalla ricorrente possano essere estese al successivo decreto ministeriale del 7 dicembre 2016. Tale decreto, sostitutivo di quello impugnato, costituisce un autonomo e distinto provvedimento e, pur avendo stesso oggetto e finalità, non presenta contenuto precettivo del tutto identico. ( Precedente citato: sentenza n. 222 del 2006 ).

Massima n. 39397

È dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, adottare il decreto del 25 marzo 2015 senza un adeguato coinvolgimento delle Regioni, ed è annullato, per l'effetto, il suddetto decreto ministeriale. La sopravvenuta sentenza n. 170 del 2017, dichiarando l'illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 133 del 2014 (come convertito dalla legge n. 164 del 2014), ha introdotto l'obbligo di adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico con cui, ai sensi del citato comma, sono stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico e quelle di esercizio delle relative attività. Ne consegue che l'impugnato decreto ministeriale, in quanto adottato senza coinvolgimento regionale, risulta autonomamente e direttamente lesivo delle attribuzioni costituzionali della ricorrente Regione Abruzzo in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e "governo del territorio", realizzando una chiamata in sussidiarietà senza il rispetto delle garanzie previste dagli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. ( Precedenti citati: sentenza n. 170 del 2017; sentenza n. 103 del 2016 ).

Massima n. 39398

Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Abruzzo avverso il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015, l'istanza di sospensione cautelare proposta dalla ricorrente resta assorbita dall'annullamento dell'atto impugnato, conseguente alla dichiarazione di non spettanza allo Stato di adottarlo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava allo Stato e per esso al Ministro dello sviluppo economico adottare il decreto del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) senza adeguato coinvolgimento delle Regioni;

2) annulla, per l'effetto, il decreto ministeriale indicato al punto che precede.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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