Corte costituzionale
Sentenza n. 194/2017
Corte cost., sent. 14 luglio 2017, n. 194
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 194/2017
- Data di deposito
- 14 luglio 2017
- Data di decisione
- 6 giugno 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:194
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 1, legge n. 264 del 29 aprile 1949
Parametri
Massime
Massima n. 41835
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per indeterminatezza e ambiguità del petitum, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949. Contrariamente a quanto eccepito, dal passaggio conclusivo e dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione risulta con sufficiente chiarezza che il rimettente mira a una pronuncia, di tipo manipolativo, che estenda ai lavoratori a tempo indeterminato del settore agricolo il trattamento comune di disoccupazione previsto dalla legge per i lavoratori degli altri settori.
Massima n. 41836
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della disposizione oggetto di censura (c.d. aberratio ictus), formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949. Posto che il rimettente chiede di estendere ai lavoratori a tempo indeterminato del settore agricolo il trattamento comune di disoccupazione previsto dalla legge per i lavoratori degli altri settori, è senz'altro pertinente la denuncia del menzionato art. 32, primo comma, il quale - riconoscendo ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato uno speciale trattamento di disoccupazione - comporta, già di per sé, l'esclusione dei predetti lavoratori dall'ambito di applicazione del comune trattamento di disoccupazione di cui viene auspicata l'estensione.
Massima n. 41837
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento additivo-manipolativo non costituzionalmente obbligato in materia riservata alla discrezionalità legislativa, proposta nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949. La possibilità che il legislatore disciplini variamente la tutela contro la disoccupazione, al fine di adeguarla alla natura delle diverse attività lavorative, non esclude che le differenze di trattamento tra le varie categorie di lavoratori debbano essere razionalmente giustificabili, in quanto fondate su valide e sostanziali ragioni, e che la scelta compiuta dal legislatore debba essere tale da costituire piena garanzia, per i lavoratori, al conseguimento delle previdenze alle quali hanno diritto. Pertanto, l'eccepita sussistenza di discrezionalità legislativa non esclude la necessità di verificare nel merito le scelte operate dal legislatore con riguardo al peculiare trattamento di disoccupazione previsto per i lavoratori a tempo indeterminato del settore agricolo. ( Precedente citato: sentenza n. 160 del 1974 ).
Massima n. 41838
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949. Lungi dal dover essere rigettata perché riferita a una prestazione non più prevista dall'ordinamento, la domanda del ricorrente nel giudizio a quo, volta a ottenere la "indennità di disoccupazione ordinaria" per il 2013, deve intendersi riferita al trattamento di disoccupazione previsto, per detto anno, dalla disciplina dell'ASpI, che - dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data (art. 2, comma 1, della legge n. 92 del 2012) - ha sostituito l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria prevista dagli artt. da 73 a 75 del r.d. n. 1827 del 1935, conv., con modif., dalla legge n. 1155 del 1936.
Massima n. 41839
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per omessa sperimentazione della possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata. Nel presupporre che i 102 contributi giornalieri complessivamente richiesti per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola debbano essere necessariamente suddivisi tra l'anno "per il quale è richiesta l'indennità" e quello "precedente", il rimettente ha consapevolmente reputato che il tenore letterale della disposizione censurata imponga quest'ultima interpretazione e ne impedisca altre, eventualmente conformi a Costituzione, ma ciò non rileva ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, dato che la verifica dell'esistenza e della legittimità di interpretazioni alternative, che il rimettente abbia ritenuto di non poter fare proprie, è questione che attiene al merito del giudizio e non alla sua ammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 69 del 2017, n. 53 del 2017, n. 42 del 2017 e n. 95 del 2016 ).
Massima n. 41840
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata sul presupposto che la norma censurata debba essere interpretata in senso, costituzionalmente orientato, opposto a quello datole dal rimettente. Benché quest'ultimo non indichi espressamente quanti dei 102 contributi giornalieri occorrenti per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola fossero stati accreditati al ricorrente nell'anno precedente a quello per il quale è richiesta l'indennità, tale dato è implicitamente, ma chiaramente, desumibile dall'ordinanza di rimessione, ricavandosi da essa che in quell'anno certamente gli devono essere stati accreditati "almeno 102" contributi giornalieri.
Massima n. 41841
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949, sollevate dal Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui non estende ai lavoratori a tempo indeterminato del settore agricolo il trattamento comune di disoccupazione previsto dalla legge per i lavoratori degli altri settori. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, la disposizione censurata - richiedendo l'accredito "complessivo" di almeno 102 contributi giornalieri per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola - non esige che tali contributi siano suddivisi tra l'anno "per il quale è richiesta l'indennità" e quello "precedente", ma semplicemente che l'insieme dei contributi accreditati nel biennio di riferimento sia di 102 unità, pur se concentrati in un unico anno. Alla stregua di tale corretta interpretazione - basata su comuni canoni ermeneutici, conforme al criterio di necessaria preferenza per l'interpretazione secundum constitutionem e avallata dalla giurisprudenza della Cassazione - deve escludersi che la disciplina dell'indennità di disoccupazione dettata per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato possa privarli del diritto al sostegno previdenziale e discriminarli rispetto agli altri lavoratori a tempo indeterminato, quando - come nel caso oggetto del giudizio a quo - non vi siano contributi accreditati nell'anno per il quale l'indennità di disoccupazione agricola è richiesta, ma l'accredito di almeno 102 contributi giornalieri sia stato interamente conseguito nell'anno precedente. ( Precedente citato: sentenza n. 53 del 2017, sul regime peculiare del trattamento di disoccupazione per i lavoratori agricoli, che prevede l'erogazione dell'indennità nell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento della cessazione del rapporto di lavoro ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), sollevate dal Tribunale ordinario di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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