Corte costituzionale

Sentenza n. 190/2017

Corte cost., sent. 14 luglio 2017, n. 190

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
190/2017
Data di deposito
14 luglio 2017
Data di decisione
23 maggio 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:190

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Calabria n. 11 del 20 aprile 2016
  • art. 1, comma 1, lett. b), legge della Regione Calabria n. 11 del 20 aprile 2016
  • art. 1, comma 1, lett. c), legge della Regione Calabria n. 11 del 20 aprile 2016
  • art. 1, comma 1, lett. d), legge della Regione Calabria n. 11 del 20 aprile 2016
  • art. 3, legge della Regione Calabria n. 11 del 20 aprile 2016

Parametri

  • art. 19, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 31, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 12, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 120, comma 2, Costituzione
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 3-bis, comma 8, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992

Massime

Massima n. 40407

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, è tardiva la costituzione nel giudizio in via principale avvenuta oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza di quello (10 giorni dalla notificazione del ricorso) stabilito dall'art. 31, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 per il deposito del ricorso. L'istituto della sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi davanti alla Corte costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 332 del 2011, n. 310 del 2011 e n. 46 del 2011 ).

Massima n. 40408

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso la legge reg. Calabria n. 11 del 2016, sono utilizzabili i documenti prodotti dall'Avvocatura generale dello Stato in prossimità dell'udienza pubblica di discussione. L'assenza di preclusioni al loro esame si ricava implicitamente dagli ampi poteri istruttori della Corte costituzionale, che, ai sensi dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti ad essa, "dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i tempi e i modi da osservarsi per la loro assunzione". ( Precedente citato: sentenza n. 14 del 2017 ).

Massima n. 40409

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. - l'art. 1, comma 1, lett. b) e c), della legge reg. Calabria n. 11 del 2016. In contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, le norme impugnate dal Governo interferiscono con le funzioni del commissario incaricato dell'attuazione del piano di rientro della Regione dal disavanzo sanitario, poiché istituiscono in via legislativa il Servizio delle professioni sanitarie (SPS) e il Servizio sociale professionale (SSP) presso tutte le aziende sanitarie e ospedaliere, mentre il decreto commissariale n. 130 del 2015 - adottato nell'esercizio dei poteri di riassetto delle reti ospedaliera e di assistenza territoriale, conferiti con il mandato del 20 marzo 2015 - rimette (in conformità all'art. 7 della legge n. 251 del 2000) l'istituzione (anche) di tali strutture operative ad atti aziendali, di competenza dei dirigenti generali, soggetti all'approvazione del commissario medesimo. Secondo la giurisprudenza costituzionale, costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti. Qualora poi si verifichi una persistente inerzia della Regione rispetto alle attività richieste dai suddetti accordi e concordate con lo Stato, l'art. 120, secondo comma, Cost. consente l'esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, il quale - al fine di assicurare contemporaneamente l'unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.) - può nominare un commissario ad acta, le cui funzioni (come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi, ex art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo, devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali - anche qualora questi agissero per via legislativa - pena la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. L'illegittimità costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l'interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro. ( Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2017, n. 266 del 2016, n. 227 del 2015, n. 278 del 2014, n. 110 del 2014, n. 228 del 2013, n. 219 del 2013, n. 180 del 2013, n. 28 del 2013, n. 361 del 2010 e n. 78 del 2011 ).

Massima n. 40410

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale (in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'art. 1, comma 1, lett. d), della legge reg. Calabria n. 11 del 2016, limitatamente all'inciso «, definendone gli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali». La citata lett. d), nella parte in cui demanda a un regolamento di Giunta regionale la definizione degli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali relativi al Servizio delle professioni sanitarie (SPS) e al Servizio sociale professionale (SSP), è in rapporto di stretta connessione e inscindibilità funzionale con quella che prevede l'istituzione di tali servizi e pertanto interferisce anch'essa con le funzioni del commissario incaricato dell'attuazione del piano di rientro della Regione dal disavanzo sanitario.

Massima n. 40411

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Calabria n. 11 del 2016, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - in quanto innalzando da sei a dodici mesi (rinnovabili) la durata del mandato dei commissari straordinari, di nomina regionale, presso le aziende sanitarie e ospedaliere, violerebbe i requisiti previsti dall'art. 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 per la nomina dei direttori generali. Contrariamente all'assunto del ricorrente, il censurato prolungamento non è finalizzato a rendere ordinaria la gestione commissariale, ma solo a consentire che essa abbia - secondo la non irragionevole valutazione del legislatore regionale - una durata adeguata alla delicatezza e alla complessità dell'incarico, né la durata del mandato commissariale, pur prolungata ad un anno, è equiparabile a quella del direttore generale, che va da tre a cinque anni (art. 3-bis, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 (Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali - modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29);

2) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d), della legge della Regione Calabria n. 11 del 2016, limitatamente all'inciso «, definendone gli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali»;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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