Corte costituzionale
Sentenza n. 178/2017
Corte cost., sent. 13 luglio 2017, n. 178
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 178/2017
- Data di deposito
- 13 luglio 2017
- Data di decisione
- 5 luglio 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:178
Norme oggetto del giudizio
- art. 106-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 1, comma 606, lett. b), legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
Massime
Massima n. 39967
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002. La disposizione censurata dal Tribunale di Grosseto - che, a fini di contenimento della spesa pubblica, impone una drastica riduzione dei compensi liquidabili per le prestazioni rese nel processo penale di cui sia parte una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato - risulta irragionevole non in sé, ma in quanto incide su tariffe che, inferiori fin dall'origine ai valori del mercato professionale, non sono mai state aggiornate mediante l'adeguamento triennale prescritto dal citato art. 54. In tali termini l'irragionevolezza è stata già accertata dalla sentenza n. 192 del 2015 con riferimento ai compensi spettanti all'ausiliario del magistrato, e non può non estendersi agli onorari del consulente tecnico di parte, la condizione del quale - sotto lo specifico profilo della misura dei compensi determinabili in base al d.m. 30 maggio 2002 - è identica a quella dell'ausiliario, in virtù del rinvio agli artt. 50 e 54 contenuto nell'art. 83 del citato t.u. in materia di spese di giustizia. L'irragionevole decurtazione (tra le cui ricadute di sistema non è implausibile includere l'allontanamento dei migliori professionisti dal circuito delle consulenze) rende altresì percepibile una disparità di condizione fra le parti del processo penale in cui siano coinvolte persone sprovviste di mezzi e ammesse al patrocinio a spese dello Stato, derivante dalla circostanza - non di mero fatto, e dunque lesiva del diritto di difesa assicurato anche ai non abbienti - che la parte privata può sentirsi opporre un rifiuto della consulenza, motivato dalla prevedibile esiguità del compenso, mentre il pubblico ministero può avvalersi di consulenti i cui onorari non subiscono la riduzione e che non possono rifiutare l'incarico (art. 359 cod. proc. pen.). ( Precedenti citati: sentenza n. 192 del 2015; sentenza n. 88 del 1970, ordinanze n. 374 del 2003, n. 299 del 2002, n. 391 del 1988 e n. 69 del 1979, sul generale obbiettivo di contenere in giusti limiti le spese giudiziali nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato ). Per il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, la possibilità di nominare un consulente tecnico di parte costituisce un aspetto essenziale del diritto di difesa, anche nel caso in cui il giudice non abbia disposto un incarico peritale. ( Precedenti citati: sentenze n. 33 del 1999 e n. 149 del 1983 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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