Corte costituzionale

Sentenza n. 175/2017

Corte cost., sent. 13 luglio 2017, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
175/2017
Data di deposito
13 luglio 2017
Data di decisione
4 luglio 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:175

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 12, legge della Regione Lombardia n. 22 del 5 agosto 2015
  • art. 8, comma 13, lett. s), legge della Regione Lombardia n. 22 del 5 agosto 2015
  • art. 8, comma 13, lett. u), legge della Regione Lombardia n. 22 del 5 agosto 2015

Parametri

Massime

Massima n. 40272

Va considerato estraneo al thema decidendum il parametro costituzionale (in specie, art. 120 Cost.) che, menzionato nell'epigrafe e nella richiesta finale del ricorso in via principale, non trovi corrispondenza, nel corpo dell'atto, in nessuna censura, in termini di sua violazione da parte di alcuna delle disposizioni impugnate.

Massima n. 40273

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12, della legge reg. Lombardia n. 22 del 2015, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., poiché, contrariamente a quanto eccepito dalla Regione resistente, la denuncia di invasione del titolo di competenza statale è adeguatamente argomentata in ricorso.

Massima n. 40274

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 5, comma 12, della legge reg. Lombardia n. 22 del 2015. La disposizione impugnata dal Governo - estendendo al personale regionale, per l'anno 2015, la disciplina dei compensi per lavoro straordinario (influente anche sulle modalità di svolgimento dell'orario lavorativo) dettata dall'art. 1, comma 532, della legge n. 190 del 2014 con esclusivo riferimento al personale non dirigenziale del Comune di Milano impiegato nelle attività di realizzazione e svolgimento di Expo 2015 - incide sulla materia "ordinamento civile", di esclusiva competenza statale, nella quale, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, rientra la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, compresi (ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001) quelli delle Regioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269 del 2014, n. 211 del 2014 e n. 17 del 2014 ).

Massima n. 40275

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lett. e), e terzo, Cost. - dell'art. 8, comma 13, lett. s ), della legge reg. Lombardia n. 22 del 2015 [sostitutivo dell'art. 53-bis, comma 4, della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003], secondo cui la Giunta regionale può consentire, per le sole concessioni in scadenza, la prosecuzione da parte del concessionario uscente, non oltre il 31 dicembre 2017, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione a uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di gara indette per il conferimento della nuova concessione. Come affermato nello scrutinio di precedente identica questione, la norma impugnata non viola i parametri evocati, in quanto il legislatore regionale si è sostanzialmente attenuto ai principi regolatori della materia di competenza concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", muovendosi nel binario, tracciato dall'art. 1, commi 1 e 8-bis, del d.lgs. n. 79 del 1999, della prosecuzione delle concessioni scadenti entro il 31 dicembre 2017 fino al subentro dell'aggiudicatario della gara; ed in quanto la (temporalmente circoscritta) proseguibilità della gestione di derivazione d'acqua oggetto di concessione scaduta - consentita dalla norma regionale in funzione della non interruzione del servizio, nel caso e per il tempo di protrazione delle procedure di gara indette per il conferimento della nuova concessione -m non reca alcun effettivo vulnus al principio di "concorrenza", che resta salvaguardato dalla libera partecipazione a tali procedure. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 101 del 2016, dichiarativa della non fondatezza di identica questione ). La disciplina della procedura ad evidenza pubblica relativa alla tempistica delle gare e al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara nel settore idroelettrico, rientra nella materia "tutela della concorrenza", di esclusiva competenza statale, in quanto volta a garantire e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. ( Precedente citato: sentenza n. 101 del 2016 ).

Massima n. 40276

È dichiarata inammissibile - per non pertinenza del suo petitum alla disposizione censurata - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 13, lett. u), della legge reg. Lombardia n. 22 del 2015 [aggiuntivo del comma 6-bis all'art. 53-bis della legge reg. Lombardia n. n. 26 del 2003], promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lett. e) ed s), e terzo, Cost. La disposizione censurata non introduce essa (come lamentato dal ricorrente) un canone aggiuntivo, bensì - presupponendo quello imposto dal non impugnato art. 53-bis, comma 5, della legge regionale n. 26 del 2003 al concessionario uscente per il periodo di prosecuzione temporanea della concessione idroelettrica scaduta - disciplina criteri, modalità e forme alternative di quel canone, mediante il ricorso a forme di compensazione per lo sviluppo del territorio interessato dalla concessione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12, della legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 13, lettera s), della legge della Regione Lombardia n. 22 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 13, lettera u), della legge della Regione Lombardia n. 22 del 2015, proposta, in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lettere e) ed s), e terzo della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze