Corte costituzionale
Sentenza n. 157/2017
Corte cost., sent. 7 luglio 2017, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 157/2017
- Data di deposito
- 7 luglio 2017
- Data di decisione
- 23 maggio 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:157
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. a), legge della Regione Toscana n. 31 del 9 maggio 2016
- art. 2, comma 1, lett. c), legge della Regione Toscana n. 31 del 9 maggio 2016
- art. 2, comma 1, lett. d), legge della Regione Toscana n. 31 del 9 maggio 2016
Parametri
- art. 4, 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 9, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. a), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 45-bis, regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942
- art. 46, regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942
Massime
Massima n. 41242
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 2, comma 1, lett. a), c) e d), della legge reg. Toscana n. 31 del 2016, è dichiarato inammissibile l'intervento della Confesercenti Toscana Nord - Sezione Federazione Italiana Imprese Balneari - FIBA, per la pregiudiziale e assorbente ragione che è avvenuto con atto depositato oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 4, comma 4, e richiamato dall'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2017 e n. 242 del 2016 ). Per costante giurisprudenza, il termine per intervenire nei giudizi costituzionali, stabilito dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative (richiamato, per i giudizi in via principale, dal successivo art. 23 delle stesse norme integrative), ha natura perentoria.
Massima n. 41243
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), c) e d), della legge reg. Toscana n. 31 del 2016, promosso dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo e secondo, lett. e) ed s), Cost., deve essere esaminata, per economia di giudizio, anzitutto la censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., relativa alla tutela della concorrenza. Spetta alla Corte costituzionale il potere di decidere l'ordine delle questioni da affrontare, eventualmente dichiarando assorbite le altre. ( Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2017e n. 98 del 2013 ).
Massima n. 41244
Il mero riferimento numerico all'art. 117, secondo comma, lett. a), Cost. - presente in ricorso senza alcuno svolgimento argomentativo - è estraneo alle censure proposte del Governo avverso l'art. 2, comma 1, lett. a), c) e d), della legge reg. Toscana n. 31 del 2016.
Massima n. 41245
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - l'art. 2, comma 1, lett. c) e d), della legge reg. Toscana, n. 31 del 2016. La normativa regionale impugnata dal Governo - prevedendo che, alla scadenza del termine delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative di durata compresa tra sei e venti anni, l'ente concedente acquisisce il valore aziendale relativo all'impresa insistente sull'area oggetto di concessione e che al concessionario uscente è riconosciuto un indennizzo (pari al novanta per cento del valore aziendale di riferimento) a carico del concessionario subentrante - introduce evidenti novità, rispetto al codice della navigazione, nella regolamentazione delle situazioni patrimoniali conseguenti alla cessazione delle concessioni di cui trattasi, differenziando la disciplina della Regione resistente, in senso non pro-concorrenziale, da quella prevista per il resto del territorio nazionale e violando così la competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza". Infatti, la previsione di cui alla citata lett. d) - che subordina il subentro nella concessione al previo integrale pagamento dell'indennizzo - incide sulle possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione di esso, potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all'affidamento. L'inscindibile correlazione dei precetti normativi oggetto delle lett. c) e d) impone di riferire ad entrambe la dichiarazione di illegittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2014 e n. 288 del 2010 ). La disciplina concernente il rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale. La divaricazione tra titolarità dei beni demaniali e competenze amministrative inerenti alla gestione degli stessi rimane attuale, non essendo stati ancora adottati gli specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiesti dal d.lgs. n. 85 del 2010 per l'individuazione dei singoli beni demaniali la cui titolarità è devoluta alle Regioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2017 e n. 22 del 2013 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime devono essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale; ambiti da ritenersi estranei, in via di principio, alle possibilità di intervento legislativo delle Regioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2017 e n. 213 del 2011 ).
Massima n. 41246
Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c) e d), della legge reg. Toscana n. 31 del 2016, restano assorbite le ulteriori censure proposte dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost.
Massima n. 41247
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge reg. Toscana n. 31 del 2016, che subordina il rilascio della concessione demaniale marittima all'impegno dell'assegnatario di non affidare a terzi le attività oggetto della concessione, salva la possibilità di affidamento in gestione delle attività secondarie e la sopravvenienza di gravi e comprovati motivi di impedimento alla conduzione diretta. La disposizione censurata non viola la competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento civile", giacché la normativa contenuta negli artt. 45-bis e 46 cod. navig. - subordinando l'affidamento a terzi, consentito in linea di principio, alla preventiva autorizzazione (e dunque a valutazioni) dell'amministrazione chiamata alla gestione dell'area demaniale - attrae tali profili della vicenda concessoria nell'ambito del diritto pubblico. In tale cornice, la norma censurata si inserisce a pieno titolo nel perimetro delle competenze amministrative e di indirizzo ascritte alle Regioni in materia di demanio marittimo. Posto infatti che all'amministrazione competente spetta il potere di assentire l'affidamento a terzi, sia dell'attività principale sia di quelle secondarie ed accessorie, con la disposizione censurata la Regione ha esercitato, in via generale, le prerogative di sua pertinenza, restringendo a monte le possibilità di gestione indiretta delle iniziative economiche di rilievo principale legate all'area demaniale concessa in uso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile l'intervento della Confesercenti Toscana Nord - Sezione Federazione Italiana Imprese Balneari - FIBA;
2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 82/2015);
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 31 del 2016, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze