Corte costituzionale

Sentenza n. 153/2017

Corte cost., sent. 27 giugno 2017, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
153/2017
Data di deposito
27 giugno 2017
Data di decisione
24 maggio 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:153

Norme oggetto del giudizio

  • art. 53, comma 1, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010
  • art. 26, comma 1, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011
  • art. 2, decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008
  • legge n. 126 del 24 luglio 2008
  • art. 33, comma 12, legge n. 183 del 12 novembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 41361

Nel giudizio di legittimità costituzionale concernente la disparità di regime fiscale tra lavoratori dipendenti del settore pubblico e del settore privato relativamente alla tassazione della retribuzione di produttività, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancanza di motivazione, delle questioni riferite all'art. 53 Cost., potendo il principio di capacità contributiva essere considerato in questo contesto come specificazione settoriale del generale principio di eguaglianza, sicché valgono a sostegno di tale censura le stesse ragioni riconducibili alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 223 del 2012 ).

Massima n. 41362

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. n. 93 del 2008, conv., con modif., in legge n. 126 del 2008, come richiamato dall'art. 33, comma 12, della legge n. 183 del 2011, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Genova - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - sotto il profilo della disparità di regime fiscale cui sarebbero ingiustificatamente assoggettati i lavoratori dipendenti del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato relativamente alla tassazione della retribuzione legata a incrementi di produttività. L'asserita lesione del principio di eguaglianza - su cui verte il thema decidendum - deriva dall'art. 26 del d.l. n. 98 del 2011, che, per l'anno 2012, restringe ai lavoratori dipendenti del settore privato il beneficio della tassazione agevolata, e non dai menzionati artt. 2 e 33, comma 2, coinvolti come oggetto di censura, i quali, fissando l'imposta sostitutiva al 10 per cento e prorogandola per l'anno 2012, si limitano a definire in concreto le caratteristiche del beneficio e risultano quindi privi di efficacia lesiva.

Massima n. 41363

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del d.l. n. 93 del 2008, conv., con modif., in legge n. 126 del 2008, e dell'art. 26, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., in legge n. 111 del 2011, censurati dalla Commissione tributaria provinciale di Genova - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - nella parte in cui restringono ai lavoratori dipendenti del settore privato la tassazione agevolata della retribuzione di produttività per gli anni 2011 e 2012, escludendola per i lavoratori del settore pubblico e, in specie, per i dipendenti delle agenzie fiscali. L'agevolazione in esame ha lo scopo, evidente, di incentivare la produttività del lavoro, ma il suo oggetto non è collegato a un generico miglioramento delle prestazioni dei lavoratori dipendenti, bensì all'erogazione di somme ai fini di miglioramento della competitività aziendale o di incremento della produzione di utili; ne consegue che la ratio del beneficio fiscale è di promuovere nell'interesse generale la competitività delle imprese operanti nel mercato, e non può quindi considerarsi riferibile anche alla categoria dei dipendenti del settore pubblico. Non rileva in contrario che l'art. 2, comma 5, del d.l. n. 93 del 2008 non abbia escluso ab origine la possibilità di estendere il beneficio ai dipendenti pubblici, poiché da tale previsione - non riprodotta per gli anni successivi al 2008 - non è corretto inferire né un obbligo per il legislatore di estendere l'agevolazione (ciò che avrebbe comportato non solo un aumento delle risorse necessarie per attuare la misura, ma anche un allargamento degli obiettivi generali perseguiti), né la palese arbitrarietà o irrazionalità della scelta discrezionale del legislatore di non estendere il beneficio. Le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità, con la conseguenza che la Corte costituzionale non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi. ( Precedenti citati: sentenze n. 111 del 2016, n. 6 del 2014, n. 275 del 2005, n. 27 del 2001, n. 431 del 1997, n. 292 del 1987 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009, n. 174 del 2001 e n. 10 del 1999 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; e dell'art. 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come richiamato dall'art. 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)», promosse dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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