Corte costituzionale

Sentenza n. 148/2017

Corte cost., sent. 23 giugno 2017, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
148/2017
Data di deposito
23 giugno 2017
Data di decisione
4 aprile 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:148

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, legge n. 315 del 3 maggio 1967
  • art. 204, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 205, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 41096

Non è implausibile la motivazione offerta dal rimettente in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 315 del 1967 e degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in quanto - alla stregua delle circostanze, in fatto e in diritto, come rappresentate nelle ordinanze di rimessione - l'accoglimento della questione porterebbe a ritenere legittimi i provvedimenti rideterminativi del trattamento di quiescenza contestati nei giudizi a quibus e a valutare la ripetibilità a titolo di indebito pensionistico delle maggiori somme corrisposte medio tempore.

Massima n. 41097

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 315 del 1967 e degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione relativamente ai menzionati artt. 26 e 204. La denuncia del rimettente correttamente investe tutte le disposizioni che - stabilendo casi tassativi e termini decadenziali per la rettifica delle pensioni del settore pubblico - non prevedono una disciplina analoga a quella, connotata dall'illimitata possibilità di rettifica, prevista per le pensioni del settore privato dall'art. 52, comma 1, della legge n. 88 del 1989, evocato dal rimettente come tertium comparationis.

Massima n. 41098

È dichiarata inammissibile, per mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 315 del 1967 e degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, censurati - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Calabria, nella parte in cui non prevedono che i provvedimenti di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza possano essere rettificati in ogni momento da enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Le disposizioni censurate, stabilendo casi tassativi e termini decadenziali per l'esercizio del potere di rettifica, riservano ai pensionati del settore pubblico una disciplina più favorevole di quella prevista per i pensionati del settore privato dall'art. 52, comma 1, della legge n. 88 del 1989, ma l'illimitata possibilità di rettifica consentita da quest'ultimo ed evocata dal rimettente come tertium comparationis non costituisce l'unica soluzione regolatoria della materia compatibile e imposta dai principi costituzionali, considerate anche le esigenze di salvaguardare il legittimo affidamento del pensionato sull'entità del trattamento pensionistico erogato. L'intervento necessario per ricomporre il quadro della regolazione della materia, secondo linee coerenti ed omogenee per il settore pensionistico gestito ormai da un unico ente, non può, dunque, che essere rimesso al legislatore, al quale compete bilanciare i fattori costituzionalmente rilevanti (fissati dagli artt. 3 e 97, ma anche 36 e 38 Cost.) e, in particolare, armonizzare l'esigenza di ripristinare la legittimità del trattamento pensionistico con l'opposta esigenza di tutelare, in presenza di situazioni e condizioni di rilevanza sociale, l'affidamento del pensionato nella stabilità del suo trattamento, decorso un lasso temporale adeguato e coerente con il complessivo ordinamento giuridico. ( Precedenti citati: sentenza n. 146 del 2016, secondo cui la diversità delle situazioni e dei sistemi posti a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la diversità delle discipline; sentenza n. 208 del 2014, sulla salvaguardia del legittimo affidamento del pensionato in ordine all'entità del trattamento erogato ).

Massima n. 41107

In tema di rettifica dei provvedimenti di liquidazione definitiva da parte degli enti o fondi erogatori delle pensioni, è formulato l'auspicio che il legislatore proceda, con adeguata tempestività, a superare le divergenze tra la disciplina prevista per il settore pubblico dagli art. 26 della legge n. 315 del 1967 e artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e quella prevista per il settore privato dall'art. 52, comma 1, della legge n. 88 del 1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), e degli artt. 204 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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