Corte costituzionale
Sentenza n. 147/2017
Corte cost., sent. 23 giugno 2017, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 147/2017
- Data di deposito
- 23 giugno 2017
- Data di decisione
- 23 maggio 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:147
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 12, septies, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 40651
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 12-septies, del d.l. n. 78 del 2010, inserito dalla legge di conversione n. 122 del 2010, che statuisce l'onerosità, a decorrere dal 1° luglio 2010, della ricongiunzione nell'assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati presso gestioni alternative. Sussiste la rilevanza, poiché la norma censurata è chiamata a disciplinare la fattispecie controversa ed è l'unico ostacolo che si frappone all'accoglimento della richiesta di ricongiunzione gratuita, proposta dal ricorrente nel giudizio a quo.
Massima n. 40652
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 12-septies, del d.l. n. 78 del 2010, inserito dalla legge di conversione n. 122 del 2010, non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sull'asserito carattere discrezionale dell'intervento richiesto alla Corte costituzionale. Nella prospettiva del rimettente, la legalità costituzionale potrebbe essere ripristinata rimuovendo dalla norma censurata l'efficacia retroattiva del regime di onerosità della ricongiunzione da essa introdotto; così delimitato, il petitum è puntuale e univoco e non investe l'alternativa tra molteplici opzioni di politica legislativa, che alla Corte costituzionale non spetta sciogliere in assenza di rime costituzionalmente obbligate.
Massima n. 40653
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento - l'art. 12, comma 12-septies, del d.l. n. 78 del 2010, inserito dalla legge di conversione n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010, che "alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29" si applichino "le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge". La disposizione censurata dal Tribunale di Monza, stabilendo l'onerosità, dal 1° luglio 2020, della ricongiunzione nell'assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati presso gestioni alternative, modifica sfavorevolmente il precedente regime di ricongiunzione (gratuita) sulla base di una valutazione eminentemente discrezionale del legislatore, non contestata dal rimettente, ma, nel suo aspetto diacronico, risulta disarmonica rispetto ai principi di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento. Essa infatti - retrodatando di un mese la decorrenza del nuovo regime rispetto all'entrata in vigore (al 31 luglio 2010) della legge di conversione che l'ha introdotto - non solo si discosta dalla regola generale dell'art. 15, comma 5, della legge n. 400 del 1988, ma innova con efficacia retroattiva il regime applicabile alle domande di ricongiunzione già presentate, vanificando l'affidamento legittimo che i lavoratori avevano riposto nell'applicazione di quello vigente al tempo della presentazione della domanda. Tale affidamento, nel caso di specie, appare meritevole di tutela a fronte di una alterazione repentina e imprevedibile del quadro normativo, non ravvisandosi ragioni apprezzabili, idonee a giustificare la scelta di sacrificare l'affidamento nel bilanciamento con altri interessi costituzionali. L'esigenza di garantire la tutela del legittimo affidamento non può che arrestarsi nel momento a partire dal quale le disposizioni della legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010 sono entrate in vigore, perché solo a partire da tale momento il legislatore è abilitato a dettare disposizioni atte a modificare sfavorevolmente la disciplina in vigore; entro tale termine va pertanto limitata la dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata. ( Precedenti citati: sentenze n. 525 del 2000, n. 416 del 1999, n. 374 del 1997, n. 527 del 1987, n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985 ). Il legittimo affidamento - che è presidiato dall'art. 3 Cost. e si configura quale elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto - non preclude le modifiche sfavorevoli dei rapporti giuridici, ma esige che tali modifiche non si traducano in una disciplina irragionevole. ( Precedenti citati: sentenza n. 216 del 2015; sentenze n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985 ).
Massima n. 40654
Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento - la questione della legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 12-septies, del d.l. n. 78 del 2010, aggiunto dalla legge di conversione n. 122 del 2010, restano assorbite le censure di disparità di trattamento (art. 3 Cost.) e di violazione del principio di adeguatezza della prestazione previdenziale (art. 38 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 12-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010, che «alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29» si applichino «le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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