Corte costituzionale

Sentenza n. 147/2017

Corte cost., sent. 23 giugno 2017, n. 147

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
147/2017
Data di deposito
23 giugno 2017
Data di decisione
23 maggio 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:147

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 12, septies, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 40651

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 12-septies, del d.l. n. 78 del 2010, inserito dalla legge di conversione n. 122 del 2010, che statuisce l'onerosità, a decorrere dal 1° luglio 2010, della ricongiunzione nell'assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati presso gestioni alternative. Sussiste la rilevanza, poiché la norma censurata è chiamata a disciplinare la fattispecie controversa ed è l'unico ostacolo che si frappone all'accoglimento della richiesta di ricongiunzione gratuita, proposta dal ricorrente nel giudizio a quo.

Massima n. 40652

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 12-septies, del d.l. n. 78 del 2010, inserito dalla legge di conversione n. 122 del 2010, non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sull'asserito carattere discrezionale dell'intervento richiesto alla Corte costituzionale. Nella prospettiva del rimettente, la legalità costituzionale potrebbe essere ripristinata rimuovendo dalla norma censurata l'efficacia retroattiva del regime di onerosità della ricongiunzione da essa introdotto; così delimitato, il petitum è puntuale e univoco e non investe l'alternativa tra molteplici opzioni di politica legislativa, che alla Corte costituzionale non spetta sciogliere in assenza di rime costituzionalmente obbligate.

Massima n. 40653

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento - l'art. 12, comma 12-septies, del d.l. n. 78 del 2010, inserito dalla legge di conversione n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010, che "alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29" si applichino "le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge". La disposizione censurata dal Tribunale di Monza, stabilendo l'onerosità, dal 1° luglio 2020, della ricongiunzione nell'assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati presso gestioni alternative, modifica sfavorevolmente il precedente regime di ricongiunzione (gratuita) sulla base di una valutazione eminentemente discrezionale del legislatore, non contestata dal rimettente, ma, nel suo aspetto diacronico, risulta disarmonica rispetto ai principi di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento. Essa infatti - retrodatando di un mese la decorrenza del nuovo regime rispetto all'entrata in vigore (al 31 luglio 2010) della legge di conversione che l'ha introdotto - non solo si discosta dalla regola generale dell'art. 15, comma 5, della legge n. 400 del 1988, ma innova con efficacia retroattiva il regime applicabile alle domande di ricongiunzione già presentate, vanificando l'affidamento legittimo che i lavoratori avevano riposto nell'applicazione di quello vigente al tempo della presentazione della domanda. Tale affidamento, nel caso di specie, appare meritevole di tutela a fronte di una alterazione repentina e imprevedibile del quadro normativo, non ravvisandosi ragioni apprezzabili, idonee a giustificare la scelta di sacrificare l'affidamento nel bilanciamento con altri interessi costituzionali. L'esigenza di garantire la tutela del legittimo affidamento non può che arrestarsi nel momento a partire dal quale le disposizioni della legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010 sono entrate in vigore, perché solo a partire da tale momento il legislatore è abilitato a dettare disposizioni atte a modificare sfavorevolmente la disciplina in vigore; entro tale termine va pertanto limitata la dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata. ( Precedenti citati: sentenze n. 525 del 2000, n. 416 del 1999, n. 374 del 1997, n. 527 del 1987, n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985 ). Il legittimo affidamento - che è presidiato dall'art. 3 Cost. e si configura quale elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto - non preclude le modifiche sfavorevoli dei rapporti giuridici, ma esige che tali modifiche non si traducano in una disciplina irragionevole. ( Precedenti citati: sentenza n. 216 del 2015; sentenze n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985 ).

Massima n. 40654

Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento - la questione della legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 12-septies, del d.l. n. 78 del 2010, aggiunto dalla legge di conversione n. 122 del 2010, restano assorbite le censure di disparità di trattamento (art. 3 Cost.) e di violazione del principio di adeguatezza della prestazione previdenziale (art. 38 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 12-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010, che «alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29» si applichino «le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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