Corte costituzionale

Sentenza n. 142/2017

Corte cost., sent. 21 giugno 2017, n. 142

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
142/2017
Data di deposito
21 giugno 2017
Data di decisione
5 aprile 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:142

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39955

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa considerazione degli istituti della continuazione e del concorso formale di reati, proposta avverso le questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 3-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevederebbe sanzioni pecuniarie fisse per il delitto di procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato. L'eccepita omissione non comporta carenza di motivazione, poiché i suddetti istituti di ordine generale riguardano solo le ipotesi di cumulo delle pene dovute a condotte che integrano più reati, mentre le censure del rimettente investono il trattamento sanzionatorio, indipendentemente dalla possibilità che l'azione dia luogo a una pluralità di reati, ciascuno con la propria pena, e dagli eventuali aumenti che possano conseguire alla loro applicazione cumulativa.

Massima n. 39956

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - incentrata sull'ampio margine di discrezionalità riservato al legislatore nella determinazione delle pene - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 3-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevederebbe sanzioni pecuniarie fisse per il delitto di procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato. L'eccezione finisce per contestare la fondatezza delle argomentazioni del rimettente, adducendo considerazioni che attengono al merito delle questioni sollevate e che, pertanto, in tale sede debbono essere esaminate.

Massima n. 39957

Per consolidata giurisprudenza costituzionale, le valutazioni sulla dosimetria della pena sono assoggettate al giudizio di legittimità costituzionale solo a fronte di scelte palesemente arbitrarie del legislatore che, per la loro manifesta irragionevolezza, evidenzino un uso distorto della discrezionalità a esso spettante. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2016, n. 148 del 2016, n. 23 del 2016, n. 81 del 2014, e n. 394 del 2006; ordinanze n. 249 del 2007, n. 71 del 2007, n. 169 del 2006 e n. 45 del 2006 ).

Massima n. 39958

Le pene pecuniarie "proporzionali", in quanto commisurate alla gravità dell'offesa, si accordano - in linea generale - ai principi di uguaglianza, legalità, personalità e individualizzazione della pena e rispondono alle prescrizioni dell'art. 27 Cost., il quale esige che le pene tendano alla rieducazione del condannato. La proporzionalità della pena pecuniaria consente infatti di evitare inaccettabili "livellamenti sanzionatori", che contrasterebbero con il principio di individualizzazione della pena, insito nell'ordinamento costituzionale. Né è incompatibile con i principi costituzionali la mancanza di un tetto massimo alla pena proporzionale applicabile (art. 27 cod. pen.), atteso che la previsione di un limite massimo, pur consentendo di evitare l'irrogazione di sanzioni eccessivamente elevate, potrebbe pregiudicare l'effetto dissuasivo della sanzione pecuniaria nei casi in cui commettere il reato risulta vantaggioso e profittevole sul piano economico, anche a rischio di subire la sanzione penale. Ciò non significa che le pene pecuniarie "proporzionali" sfuggano al sindacato di costituzionalità, potendo l'eventuale illegittimità di esse - quando impongano un sacrificio pecuniario eccessivo e irragionevole (per ciò stesso censurabile) - derivare dalla irragionevolezza o dalla sproporzione dei fattori che determinano l'entità della pena (valore-base o elemento moltiplicatore) prescelti dal legislatore in relazione alla fattispecie di reato. ( Precedenti citati: sentenze n. 167 del 1971 e n. 15 del 1962; ordinanze n. 91 del 2008, n. 475 del 2002 e n. 200 del 1993; sentenza n. 50 del 1980, sull'individualizzazione della pena come "volto costituzionale" del diritto penale ). Deve escludersi l'illegittimità costituzionale della pena pecuniaria "fissa", e, a maggior ragione, della pena pecuniaria "proporzionale" (caratterizzata, a differenza della prima, da un certo grado di variabilità in ragione dell'offensività del fatto), quando congiuntamente ad essa sia prevista una pena detentiva variabile dotata di una forbice edittale di ampiezza significativa. ( Precedenti citati: ordinanze n. 91 del 2008 e n. 475 del 2002, sulla congiunta previsione di pene pecuniarie fisse e detentive variabili ).

Massima n. 39994

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Ragusa in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 12, commi 3 e 3-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevederebbe sanzioni pecuniarie fisse per il delitto di procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato. Contrariamente all'assunto del rimettente, le pene pecuniarie censurate non sono "fisse", ma "proporzionali", essendo la loro entità commisurata al grado di offensività della fattispecie concreta, in virtù del previsto metodo di computo della multa basato sulla moltiplicazione di un importo fisso (euro 15.000 o euro 25.000, rispettivamente nell'ipotesi base di cui al comma 3 e nell'ipotesi aggravata di cui al comma 3-ter) per un coefficiente variabile costituito dal numero di stranieri di cui il reo ha procurato l'ingresso illegale in Italia. Detti fattori di computo non risultano irragionevoli, bensì pertinenti e adeguati alla gravità del reato, tenuto conto che i beni giuridici tutelati non sono solo l'ordine pubblico e la sicurezza dei confini, ma anche i diritti fondamentali delle persone illegalmente introdotte nel territorio dello Stato, il cui numero è idoneo a rappresentare la misura del disvalore di una condotta che lede anche la dignità personale di ognuna di esse. Inoltre, in aggiunta alla pena pecuniaria proporzionale è prevista una pena detentiva variabile, il cui intervallo edittale assicura un ragionevole spazio alla valutazione discrezionale del giudice, consentendogli di ponderare aspetti ulteriori rispetto al dato strettamente quantitativo del numero delle persone illegalmente trasportate, al fine di pervenire ad una adeguata individualizzazione del trattamento sanzionatorio, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità delle pene e della loro funzione rieducativa. Né in contrario rileva la comparazione, asimmetrica e incongrua, proposta dal rimettente tra la fattispecie base prevista dall'art. 3, n. 6), della legge n. 75 del 1958 - che punisce chi induce una persona a recarsi in altro Stato, o ne agevola la partenza, al fine di sfruttarne la prostituzione - e l'ipotesi aggravata dalla medesima finalità prevista dal censurato comma 3-ter, lett. a), atteso che le fattispecie poste a raffronto sono disomogenee e che, nell'ipotesi aggravata, la persona trasportata si trova in situazione di illegalità e quindi di maggiore vulnerabilità, ciò che ragionevolmente giustifica un trattamento più severo o, comunque, diversificato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Ragusa, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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