Corte costituzionale

Sentenza n. 14/2017

Corte cost., sent. 19 gennaio 2017, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
14/2017
Data di deposito
19 gennaio 2017
Data di decisione
6 dicembre 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:14

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Molise n. 3 del 26 marzo 2015

Parametri

  • art. 12, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 2, comma 80, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
  • art. 2, comma 95, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 120, comma 2, Costituzione
  • art. 1, comma 174, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
  • art. 4, comma 6, decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013
  • art. 4, comma 9, decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013
  • legge n. 125 del 30 ottobre 2013
  • art. 2, decreto del Presidente consiglio ministri del 6 marzo 2015
  • art. 4, decreto del Presidente consiglio ministri del 6 marzo 2015
  • art. 9, comma 28, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010

Massime

Massima n. 39460

È ammissibile il ricorso del Governo avente per oggetto l'intera legge reg. Molise n. 3 del 2015. Tale legge è composta di soli tre articoli, il primo ed il terzo dei quali hanno funzioni meramente accessorie, occupandosi, rispettivamente, di esternare le finalità dell'intervento regionale e di regolare la sua efficacia temporale. ( Precedente citato: sentenza n. 201 del 2008 ). Mentre è inammissibile l'impugnativa di una intera legge ove ciò comporti la genericità delle censure che non consenta la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità, sono, invece, ammissibili le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure. ( Precedenti citati: sentenze n. 160 del 2012, n. 141 del 2010, n. 201 del 2008, n. 238 del 2006, n. 22 del 2006 e n. 359 del 2003 ).

Massima n. 39461

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso la legge reg. Molise n. 3 del 2015, sono utilizzabili i documenti prodotti dall'Avvocatura generale dello Stato in prossimità dell'udienza pubblica di discussione. L'assenza di preclusioni al loro esame si ricava implicitamente dagli ampi poteri istruttori della Corte costituzionale, che, ai sensi dell'art. 12 delle norme integrative per i giudizi davanti ad essa, "dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i tempi e i modi da osservarsi per la loro assunzione".

Massima n. 39462

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso la legge reg. Molise n. 3 del 2015, va esaminata, in via prioritaria, la censura di violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - in relazione ai "commi 82 e 85" (recte, 80 e 95) dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009 - e dell'art. 120, secondo comma Cost., proposta in quanto le norme impugnate ostacolerebbero la piena attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale in relazione all'obiettivo di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale e al disposto divieto di turn-over, così interferendo con il mandato del commissario ad acta.

Massima n. 39463

Nel ricorso proposto dal Governo avverso la legge reg. Molise n. 3 del 2015, l'erronea indicazione dei commi 82 e 85 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, anziché dei commi 80 e 95 del medesimo art. 2, quali norme interposte che prevedono il divieto di interferire con il piano di rientro dal disavanzo sanitario e con il mandato del commissario incaricato di attuarlo, deve essere considerata un mero lapsus calami, inidoneo a incidere sulla corretta individuazione della doglianza e sulla conseguente delimitazione del thema decidendum. Ciò in quanto il ricorrente, da un lato, ha testualmente citato l'inciso normativo dei commi 80 e 95, che rende gli interventi individuati dal piano di rientro vincolanti per le Regioni; e, dall'altro, ha espressamente invocato le decisioni della Corte costituzionale che hanno utilizzato tali commi (e non quelli erroneamente indicati) per dichiarare l'incostituzionalità delle leggi regionali che interferivano con la piena attuazione del piano e con i poteri all'uopo conferiti al commissario ad acta. ( Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2015, n. 278 del 2014, n. 110 del 2014, n. 79 del 2013 e n. 91 del 2012 ).

Massima n. 39464

È dichiarata costituzionalmente illegittima la legge reg. Molise n. 3 del 2015, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. In contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, la normativa impugnata dal Governo interferisce con le funzioni del commissario incaricato dell'attuazione del piano di rientro della Regione dal disavanzo sanitario, poiché consente la proroga del personale precario del Sistema sanitario regionale, mentre le delibere del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2013, del 20 gennaio e del 7 giugno 2012 (prodotte in giudizio dal ricorrente) attribuiscono al commissario, al fine di attuare il piano di rientro dal disavanzo sanitario, i compiti di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale e di implementazione del divieto di turn-over. Secondo la giurisprudenza costituzionale, costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti. Qualora poi si verifichi una persistente inerzia della Regione rispetto alle attività richieste dai suddetti accordi e concordate con lo Stato, l'art. 120, secondo comma, Cost. consente l'esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, il quale - al fine di assicurare contemporaneamente l'unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.) - può nominare un commissario ad acta, le cui funzioni (come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi, ex art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo, devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali - anche qualora questi agissero per via legislativa - pena la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. L'illegittimità costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l'interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro. ( Precedenti citati: sentenze n. 266 del 2016, n. 227 del 2015, n. 278 del 2014, n. 110 del 2014, n. 228 del 2013, n. 219 del 2013, n. 180 del 2013, n. 28 del 2013, n. 361 del 2010 e n. 78 del 2011 ).

Massima n. 39465

Accolta - per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost., in relazione all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 - la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Molise n. 3 del 2015, restano assorbite le ulteriori censure formulate dal Governo in riferimento al medesimo art. 117, terzo comma, Cost, in relazione agli artt. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, 4, commi 6 e 9, del d.l. n. 101 del 2013 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 125 del 2013), 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010), 2 e 4 del d.P.C.m. 6 marzo 2015.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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