Corte costituzionale
Sentenza n. 132/2017
Corte cost., sent. 7 giugno 2017, n. 132
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 132/2017
- Data di deposito
- 7 giugno 2017
- Data di decisione
- 21 marzo 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:132
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge della Regione Molise n. 4 del 4 maggio 2016
Parametri
Massime
Massima n. 40692
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 16 della legge reg. Molise n. 4 del 2016, che attribuisce all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Regione Molise le funzioni amministrative regionali in materia di ambiente, di energia, di inquinamento atmosferico e di impianti termici. La disciplina statale dei controlli ambientali - delineata dal d.l. n. 496 del 1993 e dalla legge n. 132 del 2016 - segue principi che vedono enucleate le funzioni tecnico-scientifiche, di consulenza e controllo, da tenere separate dall'amministrazione attiva e da esercitare ai distinti livelli, statale e provinciale (o regionale), mediante apposite agenzie, dotate di autonomia. La disposizione impugnata dal Governo si discosta radicalmente da tale principio fondamentale e compromette quell'autonomia che costituisce requisito qualificante della singola agenzia come del sistema di protezione ambientale in generale, poiché - in aggiunta alle attività tecnico-scientifiche di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale - conferisce all'ARPAM funzioni di amministrazione attiva, le quali, essendo espressione di discrezionalità amministrativa in senso proprio, comportano una ponderazione degli interessi coinvolti e sono quindi soggette alle direttive degli organi rappresentativi titolari della "politica" ambientale. ( Precedente citato: sentenza n. 356 del 1994 ).
Massima n. 40693
Accolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge Reg. Molise n. 4 del 2016, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., restano assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 117, secondo comma, lett. p), e 118 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016-2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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