Corte costituzionale

Sentenza n. 132/2017

Corte cost., sent. 7 giugno 2017, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/2017
Data di deposito
7 giugno 2017
Data di decisione
21 marzo 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:132

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge della Regione Molise n. 4 del 4 maggio 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40692

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 16 della legge reg. Molise n. 4 del 2016, che attribuisce all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Regione Molise le funzioni amministrative regionali in materia di ambiente, di energia, di inquinamento atmosferico e di impianti termici. La disciplina statale dei controlli ambientali - delineata dal d.l. n. 496 del 1993 e dalla legge n. 132 del 2016 - segue principi che vedono enucleate le funzioni tecnico-scientifiche, di consulenza e controllo, da tenere separate dall'amministrazione attiva e da esercitare ai distinti livelli, statale e provinciale (o regionale), mediante apposite agenzie, dotate di autonomia. La disposizione impugnata dal Governo si discosta radicalmente da tale principio fondamentale e compromette quell'autonomia che costituisce requisito qualificante della singola agenzia come del sistema di protezione ambientale in generale, poiché - in aggiunta alle attività tecnico-scientifiche di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale - conferisce all'ARPAM funzioni di amministrazione attiva, le quali, essendo espressione di discrezionalità amministrativa in senso proprio, comportano una ponderazione degli interessi coinvolti e sono quindi soggette alle direttive degli organi rappresentativi titolari della "politica" ambientale. ( Precedente citato: sentenza n. 356 del 1994 ).

Massima n. 40693

Accolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge Reg. Molise n. 4 del 2016, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., restano assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 117, secondo comma, lett. p), e 118 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016-2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze