Corte costituzionale
Sentenza n. 125/2017
Corte cost., sent. 26 maggio 2017, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 125/2017
- Data di deposito
- 26 maggio 2017
- Data di decisione
- 5 aprile 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:125
Norme oggetto del giudizio
- art. 17-bis, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- legge n. 164 del 11 novembre 2014
- art. 4, comma 1, sexies, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
Parametri
- art. 117, comma 2, lett.e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 8, n. 5), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 41331
L'intesa in Conferenza unificata raggiunta in attuazione dell'art. 17-bis del d.l. n. 133 del 2014 (come convertito), aggiuntivo del comma 1-sexies all'art. 4 del t.u. edilizia, lascia impregiudicato l'interesse alla definizione delle questioni di legittimità costituzionale dello stesso articolo, anteriormente proposte dalla Regione Puglia e dalla Provincia autonoma di Trento. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'intesa in Conferenza unificata raggiunta in attuazione della disposizione impugnata in via principale non provoca cessazione della materia del contendere, poiché un'eventuale pronuncia di accoglimento della questione di costituzionalità potrebbe comunque reintegrare l'ordine costituzionale asseritamente violato, venendo a cadere sulla previsione normativa che ha costituito la causa dell'intesa stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2010 e n. 98 del 2007; sentenza n. 141 del 2016, nel senso della permanenza dell'interesse a ricorrere a seguito di intesa ).
Massima n. 41332
Nonostante l'impropria autoqualificazione, la disciplina dell'art. 17-bis del d.l. n. 133 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014) non è riconducibile ai titoli competenziali esclusivi dei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" e della "tutela della concorrenza", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed m), Cost. Infatti, l'intesa in Conferenza unificata da essa prescritta è volta a predisporre uno schema di regolamento edilizio-tipo che "semplifichi e uniformi" le definizioni tecniche e i criteri di calcolo dei parametri rilevanti sul piano urbanistico ed edilizio, sicché non mira a regolare uno o più segmenti procedurali dell'azione amministrativa, non individua "prestazioni" delle pubbliche amministrazioni e, non riguardando prestazioni esigibili dai singoli individui, non incide direttamente su diritti civili o sociali; quanto alla promozione dell'iniziativa economica e della libera concorrenza del settore, si tratta di effetti solo indiretti di un intervento normativo che interessa direttamente la tecnica delle costruzioni edilizie. Per individuare la materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura nel giudizio di legittimità costituzionale, le varie forme di autodefinizione non sono vincolanti e non precludono un'indagine che faccia riferimento all'oggetto delle disposizioni stesse, tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in guisa da identificare correttamente anche l'interesse tutelato. ( Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2014, n. 203 del 2012 e n. 164 del 2012 ).
Massima n. 41333
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 117, commi secondo [lett. e) ed m)], terzo e sesto, Cost. - dell'art. 17-bis del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, il quale prescrive il raggiungimento in Conferenza unificata di accordi o intese per l'adozione di uno "schema di regolamento edilizio tipo", al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. La disposizione impugnata, aggiungendo il comma 1-sexies all'art. 4 del t.u. edilizia, interviene nella materia "governo del territorio" e ne costituisce principio fondamentale, in quanto pone un criterio procedurale, di natura concertativa, che riflette l'esigenza unitaria e non frazionabile di semplificare la struttura dei regolamenti edilizi, anche attraverso la predisposizione di definizioni uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro pregiudicare la possibilità, per le singole Regioni, di operare nell'ambito dello schema "tipo" e di svolgere una funzione di raccordo con gli enti locali operanti sul loro territorio. In tal modo, il legislatore statale non ha conferito un'autorizzazione "in bianco" né si è spogliato della propria competenza a favore di un atto sub-legislativo, bensì ha scelto di completare il principio fondamentale rimettendo ad atti integrativi l'individuazione delle specifiche caratteristiche della fattispecie "tecnica", le quali necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale e mal si conciliano con il diretto contenuto di un atto legislativo, e a tal fine ha prescritto, pur in assenza di un obbligo costituzionalmente imposto, l'accordo o la intesa con gli enti territoriali rappresentati nella Conferenza unificata, per valorizzare al massimo grado l'integrazione delle diverse esigenze delle autonomie. A sua volta, lo schema di regolamento-tipo non integra gli estremi di una fonte regolamentare invasiva della potestà riconosciuta alle Regioni dall'art. 117, sesto comma, Cost., poiché non ha alcun contenuto innovativo della disciplina dell'edilizia e difetta, quindi, non solo dei requisiti formali, previsti dall'art. 17 della legge n. 400 del 1988, ma anche degli usuali contenuti (norme generali e astratte, anche se di dettaglio, destinate ad innovare l'ordinamento giuridico) propri dei regolamenti. Nell'adeguarsi al "tipo" di regolamento edilizio concertato in Conferenza unificata e recepito dalle singole Regioni, i regolamenti comunali godranno, poi, di un ragionevole spazio per intervenire con riferimenti normativi idonei a riflettere le peculiarità territoriali e urbanistiche del singolo Comune. ( Precedenti citati: sentenze n. 233 del 2015, n. 196 del 2004, n. 362 del 2003 e n. 303 del 2003; sentenza n. 1 del 2016 ). La legislazione di cornice in materia edilizia - che trova sede nel testo unico recato dal d.P.R. n. 380 del 2001 - comprende norme dalla diversa estensione, sorrette da rationes distinte e infungibili, ma caratterizzate dalla comune finalità di offrire a beni non frazionabili una protezione unitaria sull'intero territorio nazionale e consistenti nella formulazione di principi e norme generali che talvolta si traducono nella previsione di determinate procedure. ( Precedenti citati: sentenze n. 282 del 2016, n. 272 del 2016, n. 231 del 2016, n. 67 del 2016, n. 49 del 2016, n. 259 del 2014, n. 167 del 2014, n. 64 del 2013 e n. 309 del 2011 ). Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, nei campi in cui è necessario completare la scelta di indirizzo compiuta dal legislatore con una disciplina che richiede particolari cognizioni tecniche, è ben possibile che la legge rinvii ad atti integrativi e ad essi affidi l'individuazione delle specifiche caratteristiche della fattispecie tecnica che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale e mal si conciliano con il diretto contenuto di un atto legislativo. Ove vengano strettamente ad integrare, in settori squisitamente tecnici, la normativa primaria che ad essi rinvii, tali atti non si pongono come norma di dettaglio, ma, al contrario, come principio fondamentale della materia. ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2012 e n. 11 del 2014; sentenze n. 41 del 2017, n. 282 del 2016 e n. 254 del 2010, secondo cui la disciplina statale che rimette a decreti ministeriali l'approvazione di talune norme tecniche per le costruzioni costituisce chiara espressione di un principio fondamentale ). L'art. 117, sesto comma, Cost. preclude allo Stato, nelle materie di legislazione concorrente, non già l'adozione di qualsivoglia atto sub-legislativo, bensì dei soli regolamenti, che sono fonti del diritto costitutive di un determinato assetto dell'ordinamento. ( Precedente citato: sentenza n. 284 del 2016 ).
Massima n. 41334
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e) ed m), Cost., all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 8, n. 5), e 16 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, in relazione agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 17-bis del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, il quale prescrive il raggiungimento in Conferenza unificata di accordi o intese per l'adozione di uno "schema di regolamento edilizio tipo", al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. La disposizione impugnata - che aggiunge il comma 1-sexies all'art. 4 del t.u. edilizia - non è applicabile nei confronti della ricorrente Provincia autonoma, stante la clausola di salvaguardia richiamata dall'art. 43-bis dello stesso d.l. n. 133 del 2014, la quale prevede che le norme dell'atto legislativo trovano applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. L'inapplicabilità trova, del resto, diretta conferma nel dato letterale dell'impugnato art. 17-bis che, in coerenza con la clausola di salvaguardia, non menziona le Province autonome tra i soggetti chiamati ad attuare la procedura concertativa di adozione dello schema di regolamento edilizio-tipo. Lungo tale direzione si muove anche l'intesa intervenuta nelle more del giudizio, che non soltanto riproduce la clausola di salvaguardia, ma include, tra gli enti territoriali interessati alla procedura di recepimento, le sole Regioni a statuto ordinario. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la clausola di salvaguardia svolge una "funzione di generale limite" per l'applicazione delle norme statali ove queste siano in contrasto con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 31 del 2016 e n. 241 del 2012 ). Lo scrutinio sull'applicabilità o meno della disposizione impugnata alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome non incide sulla ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, ma sulla loro fondatezza: in altri termini, l'inapplicabilità della disposizione impugnata esclude la fondatezza delle questioni basate sulla violazione dei parametri statutari. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2016, n. 31 del 2016 e n. 241 del 2012 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo, terzo e sesto comma, della Costituzione, dalla Regione Puglia, con il ricorso iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2015;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.l. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, comma secondo, lettere e) e m), Cost., 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli artt. 8, numero 5), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2015.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2017.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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