Corte costituzionale
Sentenza n. 119/2017
Corte cost., sent. 22 maggio 2017, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/2017
- Data di deposito
- 22 maggio 2017
- Data di decisione
- 5 aprile 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 656, comma 9, lett. a), codice di procedura penale
- decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008
- legge n. 125 del 24 luglio 2008
Parametri
Massime
Massima n. 39650
L'affermazione, presente nella giurisprudenza costituzionale in materia amministrativa, secondo cui la legittimità dell'atto deve essere esaminata, in virtù del principio tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, riguarda il caso in cui il giudizio amministrativo concerne un provvedimento di cui si contesta la legittimità, ed è quindi il provvedimento, e correlativamente la sua legittimità al momento dell'adozione, a formare oggetto della cognizione del giudice. Al contrario, il procedimento di esecuzione penale concerne direttamente l'esistenza, la validità, l'efficacia e il contenuto del titolo, del quale il giudice, sulla base delle richieste che gli vengono rivolte, deve regolare l'esecuzione, e rispetto alla sua decisione la cognizione dell'eventuale provvedimento costituisce un mero antecedente logico. Perciò, il giudice chiamato alla decisione sulla sospensione dell'esecuzione non può che emetterla con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della pronuncia, dovendo applicare la norma in vigore (non già al momento in cui il pubblico ministero ha emesso l'ordine di esecuzione, ma) al momento della decisione. ( Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2013, n. 177 del 2012, n. 321 del 2011, n. 209 del 2010, n. 391 del 2008 e n. 509 del 2000, in materia amministrativa ).
Massima n. 39651
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza e di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - riproposta, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal GUP del Tribunale di Firenze a seguito dell'ordinanza di restituzione degli atti n. 75 del 2014 - dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., come modificato dal d.l. n. 92 del 2008 (conv., con modif., in legge n. 125 del 2008), nella parte in cui vieta la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, anche non superiore a tre anni, nei confronti dei condannati per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen., quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 dello stesso codice. Ai fini della decisione dell'incidente di esecuzione di cui è investito il rimettente, la sollevata questione è ormai priva di rilevanza, sia perché, essendo cessata l'esecuzione, nessuna decisione deve più essere presa sulla sua sospensione, sia perché, se una decisione in proposito dovesse ancora essere presa, il giudice - contrariamente a quel che sostiene - non dovrebbe fare applicazione della norma censurata (in vigore al momento dell'ordine di esecuzione), ma di quella attualmente vigente, che - per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 78 del 2013 (conv., con modif., in legge n. 94 del 2013) - non prevede più fra i reati ostativi alla sospensione il furto pluriaggravato. Né risulta motivata la tesi del rimettente, secondo cui la questione sarebbe rilevante in vista della futura riparazione per ingiusta detenzione subita dal condannato a causa della mancata sospensione, avendo di contro la giurisprudenza della Cassazione escluso la possibilità di equa riparazione quando, come nel caso di specie, il provvedimento di sospensione non sia stato adottato. ( Precedente citato: sentenza n. 310 del 1996, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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