Corte costituzionale

Sentenza n. 118/2017

Corte cost., sent. 22 maggio 2017, n. 118

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
118/2017
Data di deposito
22 maggio 2017
Data di decisione
21 marzo 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:118

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 3 giugno 2015

Parametri

Massime

Massima n. 41091

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 4 della legge prov. Trento n. 9 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta per asserito difetto di corrispondenza tra ricorso e delibera autorizzativa. Contrariamente a quanto eccepito, l'art. 73 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è individuato come parametro di legittimità costituzionale non solo nel ricorso, ma anche nella relazione del Dipartimento affari regionali, cui rinvia la delibera del Consiglio dei ministri; né l'inammissibilità può derivare dalla circostanza che il ricorso pone a suo fondamento contemporaneamente una norma dello statuto speciale e gli artt. 117 e 119 Cost., atteso che il ricorrente ricava da questi ultimi un limite comunque opponibile all'autonomia speciale a titolo di principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica, e l'eventuale erroneità di tale presupposto renderebbe il ricorso (non già inammissibile, ma) infondato quanto ai parametri in tal modo richiamati. ( Precedenti citati: sentenza n. 220 del 2013; sentenze n. 151 del 2015, n. 315 del 2013 e n. 187 del 2013 ).

Massima n. 41092

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. e), e terzo, e 119, secondo comma, Cost., nonché all'art. 73 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell'art. 4 della legge prov. Trento n. 9 del 2015, aggiuntivo del comma 6-sexies all'art. 6 della legge prov. Trento n. 10 del 1998, il quale esenta dalla tassa automobilistica provinciale, a certe condizioni, gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico o collezionistico, di età compresa tra i venti e i trent'anni, e li assoggetta, in caso di utilizzazione su strada pubblica, a una più favorevole tassa di circolazione fissa annua. Nell'attuale sistema statutario - risultante dall'abrogazione dell'art. 75 dello statuto speciale e dalla sostituzione dell'art. 73 ad opera dell'art. 2, comma 107, lett. c), n. 1), della legge n. 191 del 2009 - la tassa automobilistica provinciale non è più un tributo proprio derivato il cui gettito è assegnato alle Province autonome, ma un tributo provinciale proprio in senso stretto, con la conseguenza che la sua disciplina è interamente riservata al legislatore provinciale, il quale - a differenza delle Regioni - può disporre le esenzioni dalla tassa che reputa opportune. Né è sostenibile che il mantenimento nella legislazione provinciale di una esenzione abrogata dal legislatore statale sia in contrasto con i principi del sistema tributario dello Stato (alla cui osservanza restano vincolati anche i tributi propri in senso stretto), considerato che trattasi invece di un'opzione del tutto contingente di politica tributaria, priva di profili di rottura o comunque anomali, che non incide sull'assetto ordinamentale dei tributi e della quale lo stesso legislatore statale - inizialmente adottandola - aveva già comprovato l'astratta compatibilità con i principi del sistema tributario. ( Precedenti citati: sentenza n. 357 del 2010; sentenza n. 142 del 2012; sentenza n. 323 del 2011; sentenze n. 242 del 2016 e n. 199 del 2016, secondo cui le Regioni non sono competenti a introdurre la medesima esenzione ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 giugno 2015, n. 9, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015)», promosse, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera e), e terzo, e 119, secondo comma, della Costituzione, oltre che all'art. 73 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze