Corte costituzionale
Sentenza n. 113/2017
Corte cost., sent. 19 maggio 2017, n. 113
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 113/2017
- Data di deposito
- 19 maggio 2017
- Data di decisione
- 11 aprile 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:113
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, legge della Regione siciliana n. 8 del 17 maggio 2016
- art. 49, comma 17, legge della Regione siciliana n. 9 del 7 maggio 2015
Parametri
Massime
Massima n. 40643
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 97 Cost. - l'art. 31 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2016, che, modificando l'art. 49, comma 17, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, consente (in caso di mancata presentazione di istanze da parte dei dirigenti regionali di ruolo) di conferire direttamente incarichi dirigenziali al personale a tempo determinato proveniente dalle società a partecipazione pubblica ITALTER e SIRAP poste in liquidazione, sostanzialmente equiparandolo ai dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale. La normativa impugnata dal Governo è chiaramente volta a stabilizzare gli ex dipendenti delle predette società in mancanza delle condizioni ritenute dalla giurisprudenza costituzionale idonee a giustificare deroghe al principio del pubblico concorso. Il surrettizio inquadramento nei ruoli dei dirigenti regionali non è, infatti, rigorosamente delimitato in termini percentuali, non è subordinato allo svolgimento di procedure di valutazione dell'attività svolta (data la assoluta genericità del riferimento alla considerazione del "curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti"), né tantomeno è collegato alla soddisfazione di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, e, quindi, a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. ( Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2016, n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 167 del 2013, n. 189 del 2011, n. 215 del 2009 e n. 153 del 1997; ordinanza n. 60 del 1997 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la regola della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni - valida anche per il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici - può essere derogata con legge solo in presenza di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione (collegate a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, come la necessità di valorizzare pregresse esperienze professionali dei lavoratori assunti), prevedendo procedure di verifica dell'attività svolta e delimitando l'inquadramento entro rigorosi limiti percentuali. ( Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2016, n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 167 del 2013, n. 189 del 2011, n. 215 del 2009, n. 153 del 1997 ).
Massima n. 40644
Accolta - per violazione dell'art. 97 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2016, che ha modificato l'art. 49, comma 17, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, rimangono assorbite le ulteriori censure formulate dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge della Regione siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie) che ha modificato l'art. 49, comma 17, della legge della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 11 aprile 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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