Corte costituzionale

Sentenza n. 110/2017

Corte cost., sent. 12 maggio 2017, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
110/2017
Data di deposito
12 maggio 2017
Data di decisione
5 aprile 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:110

Norme oggetto del giudizio

  • art. 53, comma 4, legge della Regione Puglia n. 1 del 15 febbraio 2016
  • art. 53, comma 5, legge della Regione Puglia n. 1 del 15 febbraio 2016
  • art. 53, comma 6, legge della Regione Puglia n. 1 del 15 febbraio 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40015

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge reg. Puglia n. 1 del 2016, non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per tardività e carenza di interesse del ricorrente - basata sull'assunto che la disposizione impugnata sarebbe priva di "ulteriore contenuto normativo" rispetto all'art. 68 della legge reg. Puglia n. 19 del 2006, a suo tempo non impugnato dal Governo. Contrariamente a quanto eccepito, la normativa censurata ha un contenuto normativo autonomo, essendo il suo ambito applicativo diverso - per destinatari e condizioni - da quello della precedente. Per costante giurisprudenza costituzionale, l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2017, n. 231 del 2016, n. 39 del 2016 ).

Massima n. 40017

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost. - l'art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge reg. Puglia n. 1 del 2016, secondo cui le Asl, per far fronte alle "esigenze assistenziali del Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica", si avvalgono, mediante contratti di lavoro annuali rinnovabili, del personale già adibito a tali servizi, il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato, originato da procedura di stabilizzazione dichiarata incostituzionale, è venuto meno per effetto dell'art. 16, comma 8, del d.l. n. 98 del 2011 (come convertito). La normativa impugnata dal Governo - consentendo l'assunzione a tempo determinato di personale selezionato con procedura costituzionalmente illegittima, senza neppure prevedere limiti temporali alla rinnovabilità dei contratti annuali - viola la regola dell'accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, applicabile anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato. Deve infatti escludersi la sussistenza, nella specie, di ragioni che giustifichino una deroga a tale principio, atteso che la previsione censurata non è diretta a far fronte a bisogni temporanei, ma ad esigenze risalenti e non destinate a venir meno, riguardanti servizi assistenziali stabili, che la Regione è obbligata a fornire senza soluzione di continuità, ma che - non richiedendo lo svolgimento di funzioni peculiari - vanno garantite non già autorizzando la chiamata in servizio "diretta", bensì seguendo le ordinarie procedure di assunzione (nelle quali è consentito entro certi limiti valorizzare la specifica esperienza pregressa); né la "tutela dell'affidamento" dei lavoratori, invocata dalla difesa regionale, legittima deroghe al principio concorsuale. ( Precedenti citati: sentenza n. 68 del 2011, dichiarativa dell'incostituzionalità della precedente normativa regionale di stabilizzazione; sentenze n. 73 del 2013 e n. 42 del 2011, su fattispecie analoga ). Le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con la pubblica amministrazione rientrano nella materia dell'organizzazione amministrativa, di competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.). Nell'esercizio di tale competenza, le Regioni devono rispettare la regola posta dall'art. 97, quarto comma, Cost., secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 202 del 2016, n. 272 del 2015, n. 277 del 2013, n. 141 del 2012, n. 156 del 2011, n. 7 del 2011, n. 235 del 2010, n. 380 del 2004; sentenze n. 156 del 2011 e n. 7 del 2011, con specifico riguardo all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ). La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. Le norme volte a tutelare l'affidamento dei lavoratori non soddisfano questi requisiti. ( Precedenti citati: sentenza n. 90 del 2012; sentenze n. 217 del 2012, n. 51 del 2012, n. 150 del 2010 ). I servizi di integrazione scolastica per i portatori di handicap devono essere garantiti dalle Regioni senza soluzione di continuità, in modo che sia assicurata l'effettività del diritto del disabile all'istruzione e all'integrazione scolastica. ( Precedente citato: sentenza n. 275 del 2016, con riguardo al servizio di trasporto scolastico ).

Massima n. 40018

L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge reg. Puglia n. 1 del 2016 per violazione dell'art. 97 Cost. consente l'assorbimento dell'ulteriore questione riferita all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Puglia 15 febbraio 2016, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 - 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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