Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/2017

Corte cost., ord. 28 aprile 2017, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
92/2017
Data di deposito
28 aprile 2017
Data di decisione
12 aprile 2017
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:92

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, delibera legislativa statutaria Regione Basilicata n. 422 del 22 febbraio 2016
  • art. 72, delibera legislativa statutaria Regione Basilicata n. 422 del 22 febbraio 2016
  • art. 91, delibera legislativa statutaria Regione Basilicata n. 422 del 22 febbraio 2016

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 126, Costituzione
  • art. 63, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
  • art. 5, comma 9, decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • art. 10, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
  • art. 14, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
  • art. 39, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
  • art. 50, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
  • art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • legge n. 135 del 7 agosto 2012

Massime

Massima n. 39300

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21, 72 e 91 della delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata n. 422 del 2016, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e ), in relazione all'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012 ed agli artt. 10, 14, 39, 50 e 63 del d.lgs. n. 118 del 2001, 117, terzo comma, e 126 Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da modifica delle norme oggetto di censura, con conseguente venir meno delle ragioni per proseguire il giudizio di costituzionalità). In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. ( Precedenti citati: ordinanze n. 235 del 2016, n. 137 del 2016 e n. 27 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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