Corte costituzionale
Ordinanza n. 79/2017
Corte cost., ord. 12 aprile 2017, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 79/2017
- Data di deposito
- 12 aprile 2017
- Data di decisione
- 22 marzo 2017
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:79
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 39637
È dichiarata manifestamente inammissibile - per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, nonché per incompleta ricostruzione del quadro normativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, censurato dal Giudice di pace di Palermo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, pur prevedendo il bonifico bancario tra le possibili modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, non contiene alcuna previsione in ordine all'effetto solutorio in caso di pagamento effettuato con tale mezzo. La mancanza nell'ordinanza di rimessione di ogni riferimento temporale e di indicazioni sulle modalità in concreto utilizzate per il pagamento non permette di valutare se, ed in quale modo, la scelta del bonifico bancario abbia influito sul rispetto di uno (e di quale) dei termini (di 60 e di 5 giorni) previsti, dall'art. 202, comma 1, cod. strada, per il pagamento della sanzione in misura ridotta. Per altro verso, l'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - operata senza considerare in alcun modo la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 17-quinquies del d.l. n. 18 del 2016 (conv., con modif., dalla legge n. 49 del 2016), entrato in vigore prima dell'ordinanza di rimessione, secondo il quale, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento - compromette irrimediabilmente l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza della questione, conducendo il rimettente a ritenere erroneamente inesistente una disciplina dell'effetto solutorio del pagamento mediante bonifico bancario delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada. Alla luce del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la lacunosa ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, in quanto preclusiva della possibilità di verifica in ordine alla rilevanza della questione, si risolve nella sua inammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 97 del 2016, n. 56 del 2015; ordinanze n. 209 del 2015, n. 52 del 2015 e n. 36 del 2015 ). L'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento che comprometta irrimediabilmente l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza determina la manifesta inammissibilità della questione incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 60 del 2015 e n. 18 del 2015; ordinanze n. 153 del 2016, n. 136 del 2016, n. 209 del 2015, n. 115 del 2015, n. 90 del 2015 e n. 27 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze