Corte costituzionale

Ordinanza n. 78/2017

Corte cost., ord. 12 aprile 2017, n. 78

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
78/2017
Data di deposito
12 aprile 2017
Data di decisione
8 marzo 2017
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:78

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 3, legge della Regione Liguria n. 22 del 22 dicembre 2015
  • art. 7, comma 6, legge della Regione Liguria n. 22 del 22 dicembre 2015
  • art. 8, comma 4, legge della Regione Liguria n. 22 del 22 dicembre 2015

Parametri

Massime

Massima n. 39372

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, il Presidente della Regione resistente, costituita in giudizio, è legittimato ad accettare la rinuncia al ricorso, senza necessità di previa deliberazione della Giunta. Tale conclusione si fonda sul principio generale di stretta legalità delle nullità e delle preclusioni processuali e - nella specie in esame - è conforme allo statuto della Regione Liguria, che si limita (art. 37, comma 1, lett. i) ad attribuire la rappresentanza dell'ente in giudizio al Presidente della Giunta regionale, senza ulteriori prescrizioni. Il principio, di portata generale, secondo cui le disposizioni che prevedono nullità, preclusioni, inammissibilità e decadenze processuali si intendono assoggettate ad un regime di stretta legalità, è applicabile a tutti gli atti (tra cui quello di accettazione della rinuncia al ricorso) per i quali le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e la legge n. 87 del 1953 non prescrivono formalità. Con riferimento alle condizioni di ammissibilità della costituzione in giudizio della Regione quale parte resistente, né le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, né la legge n. 87 del 1953 richiedono espressamente il requisito della "previa deliberazione" della Giunta regionale, che è evocato dall'art. 32, secondo comma, di tale legge solo come presupposto dell'iniziativa della Regione contro una legge statale, al pari di quanto dispone l'art. 31, terzo comma, della stessa legge, a proposito della "previa deliberazione" del Consiglio dei ministri per l'impugnativa di una legge regionale da parte del Governo. ( Precedente citato: sentenza n. 37 del 2016 ).

Massima n. 39373

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Presidente della Giunta regionale della Liguria costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, 7, comma 6, e 8, comma 4, della legge reg. Liguria n. 22 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lett. s ), e 97 Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da intervenuta modifica delle norme impugnate). Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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