Corte costituzionale
Ordinanza n. 78/2017
Corte cost., ord. 12 aprile 2017, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 78/2017
- Data di deposito
- 12 aprile 2017
- Data di decisione
- 8 marzo 2017
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:78
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 3, legge della Regione Liguria n. 22 del 22 dicembre 2015
- art. 7, comma 6, legge della Regione Liguria n. 22 del 22 dicembre 2015
- art. 8, comma 4, legge della Regione Liguria n. 22 del 22 dicembre 2015
Parametri
- art. 37, comma 1, lett. i), statuto regione Liguria
- art. 31, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 32, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
Massime
Massima n. 39372
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, il Presidente della Regione resistente, costituita in giudizio, è legittimato ad accettare la rinuncia al ricorso, senza necessità di previa deliberazione della Giunta. Tale conclusione si fonda sul principio generale di stretta legalità delle nullità e delle preclusioni processuali e - nella specie in esame - è conforme allo statuto della Regione Liguria, che si limita (art. 37, comma 1, lett. i) ad attribuire la rappresentanza dell'ente in giudizio al Presidente della Giunta regionale, senza ulteriori prescrizioni. Il principio, di portata generale, secondo cui le disposizioni che prevedono nullità, preclusioni, inammissibilità e decadenze processuali si intendono assoggettate ad un regime di stretta legalità, è applicabile a tutti gli atti (tra cui quello di accettazione della rinuncia al ricorso) per i quali le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e la legge n. 87 del 1953 non prescrivono formalità. Con riferimento alle condizioni di ammissibilità della costituzione in giudizio della Regione quale parte resistente, né le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, né la legge n. 87 del 1953 richiedono espressamente il requisito della "previa deliberazione" della Giunta regionale, che è evocato dall'art. 32, secondo comma, di tale legge solo come presupposto dell'iniziativa della Regione contro una legge statale, al pari di quanto dispone l'art. 31, terzo comma, della stessa legge, a proposito della "previa deliberazione" del Consiglio dei ministri per l'impugnativa di una legge regionale da parte del Governo. ( Precedente citato: sentenza n. 37 del 2016 ).
Massima n. 39373
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Presidente della Giunta regionale della Liguria costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, 7, comma 6, e 8, comma 4, della legge reg. Liguria n. 22 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lett. s ), e 97 Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da intervenuta modifica delle norme impugnate). Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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