Corte costituzionale

Ordinanza n. 266/2017

Corte cost., ord. 13 dicembre 2017, n. 266

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
266/2017
Data di deposito
13 dicembre 2017
Data di decisione
22 novembre 2017
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:266

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40077

È dichiarata manifestamente inammissibile - risolvendosi nell'impropria richiesta di un avallo interpretativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, comma 2, cod. proc. pen., sollevata dal Tribunale di Lecce, in riferimento all'art. 3 Cost., assumendo che la disposizione censurata debba interpretarsi nel senso che non consente al difensore sostituto d'ufficio l'accesso alla liquidazione erariale dell'onorario e delle spese, onde evitare un irragionevole trattamento differenziato rispetto al difensore sostituto per delega (cui tale accesso è precluso in virtù del mandato ricevuto dal difensore). Sottoponendo a critica l'opposta interpretazione, consolidatasi come diritto vivente, ma contestualmente chiedendo alla Corte costituzionale di prendere atto di quella espressamente individuata nell'ordinanza di rimessione come l'unica possibile interpretazione conforme a Costituzione, il rimettente utilizza il giudizio incidentale di legittimità costituzionale all'improprio scopo di ottenere un avallo all'interpretazione da lui scelta (che, invero, contrasta con quella, già indicata dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui al difensore sostituto d'ufficio spetta la liquidazione erariale per l'attività svolta in udienza, in conseguenza della sua equiparazione al difensore d'ufficio). (Precedenti citati: ordinanze n. 201 del 2015, n. 191 del 2013, n. 176 del 2006 e n. 8 del 2005, sull'equiparazione al difensore d'ufficio del sostituto d'ufficio per l'attività svolta in udienza; ordinanza n. 87 del 2016, sulla inammissibilità di questioni volte ad ottenere un improprio avallo interpretativo ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ma non condiviso dal giudice rimettente perché ritenuto costituzionalmente illegittimo, questi ha facoltà di scegliere tra l'adozione di una diversa interpretazione e la proposizione della questione di legittimità costituzionale sulla disposizione, interpretandola alla luce di quel medesimo orientamento, assunto in termini di diritto vivente. ( Precedente citato: sentenza n. 122 del 2017 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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