Art. 102 — Sostituto del difensore

Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto .

Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.

Testo aggiornato al 2026-06-23. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.