Corte costituzionale
Ordinanza n. 256/2017
Corte cost., ord. 6 dicembre 2017, n. 256
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 256/2017
- Data di deposito
- 6 dicembre 2017
- Data di decisione
- 8 novembre 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:256
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000
- art. 11, decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015
Parametri
Massime
Massima n. 40097
È dichiarata inammissibile - per indeterminatezza e ambiguità del petitum e per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015, censurato dal Tribunale di Treviso, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la causa di non punibilità del reato tributario per avvenuto pagamento del debito fiscale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, prevede un termine di tre mesi, prorogabile una sola volta, per il pagamento del debito residuo rateizzato, senza consentire al giudice, almeno in determinati casi, di concedere un termine più lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione. L'intervento richiesto per un verso non risulta adeguatamente delimitato nella sua portata, in quanto il rimettente non chiarisce per quali specifiche ipotesi andrebbe prevista la possibilità dell'ulteriore proroga, la natura facoltativa od obbligatoria della stessa e la sua durata temporale; per altro verso, si caratterizza per un elevato tasso di manipolatività e comporta la scelta tra diverse soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, quale è appunto la modulazione di una causa di non punibilità. ( Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2016 e ordinanze n. 227 del 2016, n. 177 del 2016, n. 269 del 2015, sulla inammissibilità per indeterminatezza ed ambiguità del petitum; sentenze n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016, ordinanze n. 171 del 2017 e n. 270 del 2015, sulla inammissibilità per assenza di soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità legislativa ) .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Treviso, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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