Corte costituzionale

Ordinanza n. 24/2017

Corte cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
24/2017
Data di deposito
26 gennaio 2017
Data di decisione
23 novembre 2016
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:24

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 130 del 2 agosto 2008
  • art. 325, paragrafi 1 e 2, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • Causa C-104/14, Taricco, sentenza della Corte di giustizia UE del 8 settembre 2015
  • Causa C-105/14, Taricco, sentenza della Corte di giustizia UE del 8 settembre 2015

Parametri

  • art. 11, Costituzione
  • art. 53, Carta dei diritti fondamentali U.E.
  • art. 2, trattato unione europea
  • art. 4, paragrafo 2, trattato unione europea
  • art. 4, paragrafo 3, trattato unione europea
  • art. 25, comma 2, Costituzione
  • art. 49, Carta dei diritti fondamentali U.E.
  • art. 52, paragrafo 4, Carta dei diritti fondamentali U.E.
  • art. 7, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
  • art. 267, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • Regolamento di procedura della Corte di Giustizia UE art. 105, 132

Massime

Massima n. 39719

Nel riconoscere il primato del diritto dell'UE, ai sensi dell'art. 11 Cost., la giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che l'osservanza dei principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona è condizione perché il diritto dell'Unione possa essere applicato in Italia. Qualora si verificasse il caso, sommamente improbabile, che in specifiche ipotesi normative tale osservanza venga meno, sarebbe necessario dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge nazionale che ha autorizzato la ratifica e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa consente che quell'ipotesi normativa si realizzi. ( Precedenti citati: sentenze n. 232 del 1989, n. 170 del 1984 e n. 183 del 1973 ).

Massima n. 39720

In linea di principio, il diritto dell'Unione europea, e le sentenze della Corte di giustizia che ne specificano il significato ai fini di un'uniforme applicazione, non possono interpretarsi nel senso di imporre allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine costituzionale. I rapporti tra Unione e Stati membri sono definiti in forza del principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3, del TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona), che implica reciproco rispetto e assistenza. Ciò comporta che le parti siano unite nella diversità. Non vi sarebbe rispetto se le ragioni dell'unità pretendessero di cancellare il nucleo stesso dei valori su cui si regge lo Stato membro, né se la difesa della diversità eccedesse quel nucleo, giungendo ad ostacolare la costruzione del futuro di pace, fondato su valori comuni, di cui parla il preambolo della CDFUE. La legittimazione (art. 11 Cost.) e la forza stessa dell'unità in seno ad un ordinamento caratterizzato dal pluralismo (art. 2 del TUE) nascono dalla sua capacità di includere il tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare la identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro (art. 4, par. 2, del TUE). In caso contrario i Trattati europei mirerebbero contraddittoriamente a dissolvere il fondamento costituzionale stesso dal quale hanno tratto origine per volontà degli Stati membri. Il compito della Corte di giustizia di definire il campo di applicazione del diritto dell'Unione non implica che sia ulteriormente gravata dell'onere di valutare nel dettaglio se esso sia compatibile con l'identità costituzionale di ciascuno Stato membro. È perciò ragionevole attendersi che, nei casi in cui tale valutazione sia di non immediata evidenza, il giudice europeo provveda a stabilire il significato della normativa dell'Unione, rimettendo alle autorità nazionali la verifica ultima circa l'osservanza dei principi supremi dell'ordinamento nazionale. Tale verifica è rimessa dalla Costituzione italiana in via esclusiva alla Corte costituzionale, che i giudici devono investire del problema, sollevando questione di legittimità costituzionale.

Massima n. 39721

Il principio di legalità in materia penale, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., esprime un principio supremo dell'ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell'individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun caso portata retroattiva. Se l'applicazione di una norma del Trattato sul funzionamento dell'unione europea comportasse l'ingresso nell'ordinamento giuridico di una regola contraria al principio di legalità in materia penale, la Corte costituzionale avrebbe il dovere di impedirlo. La Costituzione italiana conferisce al principio di legalità penale un oggetto più ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee, perché non è limitato alla descrizione del fatto di reato e alla pena, ma include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità. Appare a ciò conseguente che l'Unione europea rispetti questo livello di protezione dei diritti della persona, sia in ossequio all'art. 53 della CDFUE, sia perché, altrimenti, il processo di integrazione europea avrebbe l'effetto di degradare le conquiste nazionali in tema di libertà fondamentali e si allontanerebbe dal suo percorso di unificazione nel segno del rispetto dei diritti umani (art. 2 del TUE).

Massima n. 39722

Nell'ordinamento giuridico italiano, il regime legale della prescrizione dei reati è soggetto al principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), e deve quindi essere analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma che vige al momento della commissione del fatto, trattandosi di un istituto che incide sulla punibilità della persona. ( Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2014 e n. 23 del 2013 , sulle variabili - grado di allarme sociale, attenuazione delle esigenze punitive e "diritto all'oblio" - di cui tiene conto la disciplina legislativa della prescrizione di un reato ). Ciascuno Stato membro dell'UE è libero di attribuire alla prescrizione dei reati natura di istituto sostanziale (come l'Italia e, tra altri, la Spagna) o processuale, in conformità alla sua tradizione costituzionale, non sussistendo su questo aspetto - che non riguarda direttamente né le competenze dell'Unione, né norme dell'Unione - alcuna esigenza di uniformità nell'ambito giuridico europeo. Anche se si dovesse ritenere che la prescrizione [dei reati] ha natura processuale, o che comunque può essere regolata anche da una normativa posteriore alla commissione del reato, ugualmente resterebbe il principio che l'attività del giudice chiamato ad applicarla deve dipendere da disposizioni legali sufficientemente determinate. In questo principio si coglie un tratto costitutivo degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri di civil law, i quali non affidano al giudice il potere di creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge approvata dal Parlamento, e in ogni caso ripudiano l'idea che i tribunali penali siano incaricati di raggiungere uno scopo, pur legalmente predefinito, senza che la legge specifichi con quali mezzi e in quali limiti ciò possa avvenire. Il largo consenso diffuso tra gli Stati membri su tale principio cardine della divisione dei poteri induce a ritenere che l'art. 49 della CDFUE abbia identica portata, ai sensi dell'art. 52, par. 4, della medesima Carta.

Massima n. 39723

La regola che la Corte di giustizia UE ha tratto dall'art. 325 del TFUE con la sentenza "Taricco" interferisce con il regime legale della prescrizione dei reati, in quanto - nei casi e alle condizioni indicati da detta pronuncia - imporrebbe ai giudici penali, nell'ambito dei procedimenti riguardanti le frodi all'IVA, di non applicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui, in caso di atti interruttivi, limitano ad un quarto l'aumento del tempo necessario alla prescrizione dei reati fiscali puniti dal d.lgs. n. 74 del 2000. L'applicazione diretta della regola europea trova, peraltro, impedimenti di ordine costituzionale nella circostanza che in Italia la prescrizione appartiene al diritto penale sostanziale e come tale soggiace al principio supremo di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), il quale esige che il regime legale della prescrizione sia analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma vigente al tempo di commissione del fatto, così assicurando agli imputati un trattamento di maggior favore e un livello di protezione più elevato (come tale salvaguardato dall'art. 53 della CDFUE) di quello concesso loro dall'art. 49 della CDFUE e dall'art. 7 della CEDU. In forza di tale circostanza - estranea al diritto dell'Unione, il cui primato e la cui uniforme applicazione non sono quindi posti in discussione - la "regola Taricco" risulta non sufficientemente determinata e priva, sotto tale profilo, di base legale, in quanto non era ragionevolmente prevedibile dagli interessati in base al quadro normativo vigente al tempo del fatto, e in quanto non è idonea a escludere che la determinazione del tempo necessario per la prescrizione dei reati di cui trattasi sia determinato dal giudice mediante scelte discrezionali operate caso per caso (ciò che è vietato dalla riserva di legge e dal principio della separazione dei poteri, di cui l'art. 25, secondo comma, Cost. declina una versione particolarmente rigida nella materia penale). In particolare, il "numero considerevole di casi" di impunità delle frodi gravi in danno dell'Unione - cui è subordinato l'obbligo indicato dalla sentenza Taricco - è per sua natura ambiguo e comunque non riempibile attraverso l'esercizio della funzione interpretativa, risolvendosi nell'assegnazione al giudice penale di un obiettivo di risultato, da raggiungere (in difetto di indicazione analitica del percorso da seguire) con qualunque mezzo rinvenuto nell'ordinamento. È un principio irrinunciabile del diritto penale che la disposizione scritta con cui si decide quali fatti punire, con quale pena, ed entro quale limite temporale, permetta una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo. ( Precedente citato: sentenza n. 5 del 2004 ). Come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria, la necessità che la norma relativa al regime di punibilità sia sufficientemente determinata appartiene alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell'Unione europea quale corollario del principio di certezza del diritto, è presente anche nel sistema di tutela della CEDU, e incarna pertanto un principio generale del diritto dell'Unione.

Massima n. 39724

È disposta la sottoposizione alla Corte di giustizia dell'UE, in via pregiudiziale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), delle seguenti questioni di interpretazione: 1) se l'art. 325, par. 1 e 2, del TFUE debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata; 2) se l'art. 325, par. 1 e 2, del TFUE debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare la predetta normativa nazionale, anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità; 3) se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia UE 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare la predetta normativa nazionale, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro. È convincimento della Corte costituzionale - del quale va chiesta conferma alla Corte di giustizia - che la sentenza Taricco abbia inteso affermare che la regola tratta dall'art. 325 del TFUE è applicabile solo se compatibile con l'identità costituzionale dello Stato membro, e che spetta alle competenti autorità nazionali (in Italia, alla Corte costituzionale su iniziativa dei giudici) farsi carico di una siffatta valutazione. Tale interpretazione - che è conforme al principio di leale cooperazione e di proporzionalità, in quanto preserva l'identità costituzionale della Repubblica italiana senza compromettere le esigenze di uniforme applicazione del diritto dell'UE - permetterebbe di superare le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008 (nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l'art. 325, par. 1 e 2, come interpretato dalla sentenza Taricco), sollevate dalla Corte d'appello di Milano e dalla Corte di Cassazione per violazione dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale (in particolare, del principio di legalità in materia penale), ferma restando la responsabilità della Repubblica italiana per avere omesso di approntare un efficace rimedio contro le gravi frodi fiscali in danno degli interessi finanziari dell'Unione o in violazione del principio di assimilazione, e in particolare per avere compresso temporalmente l'effetto degli atti interruttivi della prescrizione. Occorrerebbe poi verificare nelle sedi competenti se il problema sia stato risolto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. l), del d.l. n. 138 del 2011 (come convertito nella legge n. 148 del 2011), che ha aumentato di un terzo i termini di prescrizione dei reati puniti dagli artt. da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, con una disposizione che però non è applicabile a fatti commessi prima della sua entrata in vigore; in caso negativo, sarebbe urgente un intervento del legislatore per assicurare l'efficacia dei giudizi sulle frodi in questione, eventualmente anche evitando che l'esito sia compromesso da termini prescrizionali inadeguati.

Massima n. 39725

È chiesto - in base all'art. 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012 - che le questioni di interpretazione dell'art. 325, par. 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promosse in via pregiudiziale dalla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del TFUE, siano decise con procedimento accelerato. Si è generato un grave stato di incertezza sul significato da attribuire al diritto dell'Unione, incertezza che riguarda processi penali pendenti e che è urgente rimuovere quanto prima; né può sfuggire la prioritaria importanza delle questioni di diritto che sono state sollevate e l'utilità che i relativi dubbi vengano eliminati prima possibile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le seguenti questioni di interpretazione dell'art. 325, paragrafi 1 e 2, del medesimo Trattato:

se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;

se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;

se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro;

2) chiede che le questioni pregiudiziali siano decise con procedimento accelerato;

3) sospende il presente giudizio sino alla definizione delle suddette questioni pregiudiziali;

4) ordina l'immediata trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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