Corte costituzionale

Ordinanza n. 225/2017

Corte cost., ord. 25 ottobre 2017, n. 225

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
225/2017
Data di deposito
25 ottobre 2017
Data di decisione
27 settembre 2017
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:225

Parametri

  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 84, comma 3, Costituzione
  • art. 103, comma 2, Costituzione
  • art. 24, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 35, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 40, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)

Massime

Massima n. 39854

In sede di controllo dell'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (art. 37, terzo e quarto comma, legge n. 87 del 1953), la Corte costituzionale è chiamata a svolgere, senza contraddittorio, una delibazione preliminare e interlocutoria, concernente l'esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi indicati dal primo comma del citato art. 37. Tale delibazione lascia impregiudicata ogni successiva determinazione, anche in relazione alla stessa ammissibilità del ricorso. ( Precedenti citati: ordinanze n. 166 del 2016 e n. 218 del 2012 ).

Massima n. 39855

È dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente della Repubblica nei confronti della sez. giur. reg. per il Lazio e della sez. sec. giur. centrale d'appello della Corte dei conti, in relazione alle sentenze (n. 894 del 2012 e n. 1354 del 2016) con cui hanno esercitato la giurisdizione sulla responsabilità amministrativa nei confronti di dipendenti della Presidenza della Repubblica; nonché, nei confronti della Procura reg. della Corte dei conti per il Lazio, in relazione alla nota con cui ha trasmesso al Segretariato generale della Presidenza la sentenza n. 1354 del 2016. Dal ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia (come prescritto dall'art. 24 delle vigenti Norme integrative). Sussistono inoltre i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, atteso che, sotto il primo profilo, sono pacifiche sia la legittimazione del Presidente della Repubblica ad avvalersi dello strumento del conflitto anche in relazione ai compiti svolti dal Segretariato generale della Presidenza e dal personale ad esso addetto, sia quella delle [singole] sezioni della Corte dei conti ad essere parte del conflitto; e che, sotto il profilo oggettivo, il ricorrente non chiede il riesame delle sentenze impugnate, ma lamenta il superamento dei limiti che la giurisdizione della Corte dei conti (art. 103, secondo comma, Cost.) incontrerebbe a garanzia delle attribuzioni costituzionali del Presidente della Repubblica, relative anche ai beni compresi nella dotazione presidenziale (art. 84, terzo comma, Cost.), nonché la violazione della consuetudine costituzionale che esenterebbe la Presidenza della Repubblica non solo (come riconosciuto dalla sent. n. 129 del 1981) dai giudizi di conto, ma anche dai giudizi di responsabilità attribuiti alla Corte dei conti. Relativamente alla nota della Procura regionale per il Lazio - anch'essa oggetto del conflitto, in quanto pretenderebbe di "monitorare l'attività" del Segretariato generale nell'esecuzione della sentenza trasmessagli - la legittimazione delle Procure regionali della Corte dei conti ad essere parti di conflitti di attribuzione può essere confermata, in sede di delibazione sommaria del ricorso, anche in relazione ai poteri di vigilanza e indirizzo assegnati a dette Procure dagli artt. 213 e ss. del d.lgs. n. 174 del 2016, con riguardo all'esecuzione delle sentenze di condanna. ( Precedenti citati: sentenze n. 129 del 1981 e n. 52 del 2016, sull'ammissibilità, e in che limiti, di conflitti interorganici aventi ad oggetto atti giurisdizionali; sentenza n. 129 del 1981, sulla esenzione dai giudizi di conto dei tesorieri della Presidenza della Repubblica, della Camera e del Senato ) . La natura di potere dello Stato del Presidente della Repubblica e, di conseguenza, la sua legittimazione ad avvalersi dello strumento del conflitto a tutela delle proprie attribuzioni costituzionali sussistono anche in relazione ai compiti, serventi rispetto alle predette attribuzioni, svolti dal Segretariato generale della Presidenza e dal personale addetto ad esso. ( Precedenti citati: ordinanza n. 138 del 2015, sentenze n. 1 del 2013 e n. 129 del 1981 ). Va riconosciuta in capo alle sezioni della Corte dei conti la legittimazione a essere parti del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, poiché, anche nell'ambito contabile, quello giurisdizionale è un potere diffuso. ( Precedenti citati: sentenza n. 129 del 1981, ordinanze n. 261 del 2016 e n. 166 del 2016 ) . Sussiste in capo alle Procure regionali della Corte dei conti la legittimazione a essere parti di conflitti di attribuzione, in quanto anch'esse sono organi giurisdizionali competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono. ( Precedenti citati: ordinanze n. 261 del 2016 e n. 196 del 1996 ).

Massima n. 39856

Anche nei conflitti tra poteri dello Stato può porsi la necessità di assicurare in tempi brevi una protezione interinale alle attribuzioni della parte ricorrente; pertanto, anche in tali giudizi deve ritenersi analogicamente applicabile l'art. 40 della legge n. 87 del 1953, che - nei conflitti di attribuzione tra enti - consente la sospensione in pendenza di giudizio, per gravi ragioni, dell'atto impugnato. ( Precedenti citati: ordinanze n. 137 del 2000 e n. 171 del 1997, che lasciavano il problema impregiudicato ) . La tutela cautelare è strumentale all'effettività della tutela giurisdizionale e, pur potendo venire variamente configurata e modulata, è necessaria e deve essere effettiva, in quanto la disponibilità di misure cautelari assolve alla necessità che il provvedimento finale del giudice intervenga re adhuc integra e consenta la soddisfazione dell'interesse protetto. ( Precedenti citati: sentenze n. 281 del 2010, n. 236 del 2010, n. 437 del 1995, n. 318 del 1995, n. 253 del 1994, n. 190 del 1985, n. 8 del 1982 e n. 284 del 1974 ) . Il sistema di giustizia costituzionale - sia pure con le particolarità che lo connotano, anche in relazione ai diversi tipi di giudizio in cui si articola - risulta ispirato ai principi della tutela cautelare. Infatti, nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale la tutela cautelare può essere concessa dal giudice a quo e nei giudizi in via principale trova applicazione l'art. 35 della legge n. 87 del 1953 (come sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge n. 131 del 2003), mentre nei conflitti di attribuzione tra enti [e, in via analogica, in quelli tra poteri] l'esecuzione degli atti impugnati può essere sospesa, per gravi ragioni, con ordinanza motivata, ai sensi dell'art. 40 della medesima legge e dell'art. 26 delle Norme integrative. ( Precedenti citati: sentenza n. 274 del 2014, con riguardo al giudizio incidentale ).

Massima n. 39857

Non è accolta - non sussistendo, allo stato, i presupposti previsti dall'art. 40 della legge n. 87 del 1953 (analogicamente applicabile al conflitto di attribuzione tra poteri) - l'istanza presentata dal Presidente della Repubblica per la sospensione dell'esecuzione della sentenza della sez. giur. reg. per il Lazio della Corte dei conti n. 894 del 2012 e della sentenza della sez. sec. giur. centrale della Corte dei conti n. 1354 del 2016. Né il ricorso, né il decreto con cui si è deciso di sollevare il conflitto, motivano in ordine al verificarsi o all'imminenza di pregiudizi gravi, specifici e concreti per l'autonomia del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, non potendosi ritenere sufficiente, in questa prospettiva, il mero invio della nota con cui la Procura regionale ha trasmesso al Segretariato la citata sentenza n. 1354 del 2016.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) respinge l'istanza presentata dal Presidente della Repubblica per la sospensione dell'esecuzione degli atti indicati in epigrafe;

2) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente della Repubblica nei confronti della sezione giurisdizionale regionale per il Lazio e della sezione II giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, nonché della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Presidente della Repubblica;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, alla sezione giurisdizionale regionale per il Lazio e alla sezione II giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, nonché alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in persona del Procuratore regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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