Corte costituzionale
Ordinanza n. 223/2017
Corte cost., ord. 25 ottobre 2017, n. 223
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 223/2017
- Data di deposito
- 25 ottobre 2017
- Data di decisione
- 27 settembre 2017
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:223
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, legge della Regione siciliana n. 9 del 7 maggio 2015
- art. 5, comma 2, legge della Regione siciliana n. 9 del 7 maggio 2015
- art. 31, comma 1, legge della Regione siciliana n. 9 del 7 maggio 2015
- Allegato 2, legge della Regione siciliana n. 9 del 7 maggio 2015
Parametri
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 1, comma 830, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Massime
Massima n. 39568
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, e 31, comma 1, anche in relazione all'Allegato 2, della legge reg. Sicilia n. 9 del 2015, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., nonché in relazione all'art. 1, comma 830, della legge n. 296 del 2006. (Nella specie, la rinuncia è susseguente alla riduzione del concorso della Regione siciliana alla finanza pubblica ed all'assegnazione alla Regione stessa di quote di compartecipazione al gettito IRPEF riscosso nel territorio regionale, intervenute ad opera dell'art. 9-septies, comma 3, del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, dell'art. 2 della legge reg. Sicilia n. 3 del 2016, dell'art. 11, comma 1, del d.l. n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016 e dell'art. 1, lett. a, del d.lgs. n. 251 del 2016, sostitutivo dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965). In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. ( Precedente citato: ordinanza n. 112 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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