Corte costituzionale
Ordinanza n. 204/2017
Corte cost., ord. 14 luglio 2017, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 204/2017
- Data di deposito
- 14 luglio 2017
- Data di decisione
- 5 luglio 2017
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:204
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 4, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 16 del 2 agosto 2016
- art. 4, comma 5, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 16 del 2 agosto 2016
- art. 4, comma 6, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 16 del 2 agosto 2016
- art. 5, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 16 del 2 agosto 2016
- art. 6, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 16 del 2 agosto 2016
- art. 6, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 16 del 2 agosto 2016
- art. 6, comma 4, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 16 del 2 agosto 2016
Parametri
- art. 32, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 1, comma 543, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- Regolamento CE n. 852 del 29 aprile 2004
- Regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004
- Regolamento CE n. 854 del 29 aprile 2004
- Accordo 07/02/2013, art. 5, comma 11, 132
- Regolamento UE 25/02/2011 n. 142, 132
- art. 185, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 193, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Massime
Massima n. 39532
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 4, 5 e 6, 5, comma 1, e 6, commi 1, 2 e 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 16 del 2016, promosse dal Governo in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale, agli artt. 32, 117, commi primo, secondo, lett. l) e s), e terzo, Cost., nonché al principio di leale collaborazione. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle norme impugnate). Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l'estinzione del processo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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