Corte costituzionale
Ordinanza n. 201/2017
Corte cost., ord. 14 luglio 2017, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 201/2017
- Data di deposito
- 14 luglio 2017
- Data di decisione
- 4 luglio 2017
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:201
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, lett. a), legge della Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015
- art. 10, comma 1, lett. b), legge della Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015
- art. 15, comma 1, lett. a), legge della Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015
- art. 15, comma 1, lett. e), legge della Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015
- art. 20, comma 1, lett. d), legge della Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015
- art. 43, comma 1, legge della Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015
- art. 46, legge della Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015
- art. 64, comma 1, lett. a), legge della Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015
- art. 81, comma 3, lett. a), legge della Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015
- art. 81, comma 3, lett. b), legge della Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015
- art. 81, comma 3, lett. f), legge della Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015
- art. 81, comma 3, lett. g), legge della Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015
- art. 83, comma 1, lett. a), legge della Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015
- art. 83, comma 1, lett. b), legge della Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015
- art. 83, comma 1, lett. c), legge della Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015
- art. 83, comma 1, lett. d), legge della Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015
- art. 83, comma 1, lett. e), legge della Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015
- art. 95, comma 2, legge della Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015
- art. 127, legge della Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015
- art. 48, legge della Regione Umbria n. 12 del 9 aprile 2015
Parametri
Massime
Massima n. 40412
È dichiarato estinto - per rinunce parziali al ricorso, accettate dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, lett. a); 10, comma 1, lett. b); 15, comma 1, lett. a) ed e); 20, comma 1, lett. d); 43, comma 1; 46; 64, comma 1, lett. a); 81, comma 3, lett. a), b), f) e g); 83, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e); 95, comma 2, e 127 della legge reg. Umbria n. 12 del 2015, impugnati dal Governo, in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, primo e secondo comma, lett. e) ed s), Cost. (Nella specie, le rinunce sono motivate da satisfattiva abrogazione o modifica delle disposizioni impugnate). Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia all'impugnazione, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. ( Precedenti citati: ordinanze n. 65 del 2017, n. 49 del 2017, n. 264 del 2016, n. 171 del 2016, n. 62 del 2016 e n. 6 del 2016 ).
Massima n. 40413
Le disposizioni dei testi unici regionali "di riordino e di semplificazione", approvati (con procedimento semplificato) ai sensi dell'art. 40 dello statuto reg. Umbria, sono autonomamente impugnabili dal Governo, anche se riproducano quelle contenute in precedenti leggi della Regione Umbria. (Nella specie, è ritenuta indiscutibile l'impugnabilità dell'art. 48 della legge reg. Umbria n. 12 del 2015, recante "Testo unico in materia di agricoltura", seppur riproduttivo dell'art. 8 della legge reg. Umbria n. 21 del 2001). ( Precedente citato: sentenza n. 378 del 2004 ).
Massima n. 40414
È dichiarata manifestamente inammissibile - per non corretta indicazione del parametro interposto e conseguente genericità e carenza di motivazione della censura - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 della legge reg. Umbria n. 12 del 2015, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in quanto vieta la somministrazione di prodotti contenenti OGM nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, università, ospedali e luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati. Il ricorrente si limita a impugnare la citata disposizione regionale per contrasto con l'intero regolamento (CE) n. 1829/2003, senza indicare puntualmente le norme interposte che sarebbero violate e senza addurre alcuna argomentazione riguardo alla illegittimità del divieto regionale, con la conseguenza che la censura proposta si risolve nell'apodittica affermazione di un presunto divieto comunitario non chiaramente individuabile. Il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando i parametri costituzionali (ed eventualmente quelli interposti) e le norme ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione proposta, della quale non sarebbe altrimenti possibile individuare correttamente i termini. Sono, pertanto, inammissibili le questioni nelle quali, anziché specificare le norme interposte all'evocato parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., si faccia mero rinvio all'intero corpo di una direttiva o di un altro atto normativo comunitario. ( Precedenti citati: sentenze n. 156 del 2016, n. 63 del 2016, n. 311 del 2013, n. 199 del 2012, n. 325 del 2010 e n. 51 del 2006 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, lettera a); 10, comma 1, lettera b); 15, comma 1, lettere a) ed e); 20, comma 1, lettera d); 43, comma 1; 46; 64, comma 1, lettera a); 81, comma 3, lettere a), b), f) e g); 83, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e); 95, comma 2, e 127 della legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 della legge reg. Umbria n. 12 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, «relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati», con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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