Corte costituzionale

Ordinanza n. 171/2017

Corte cost., ord. 12 luglio 2017, n. 171

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
171/2017
Data di deposito
12 luglio 2017
Data di decisione
21 giugno 2017
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:171

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39954

È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza e per richiesta di intervento precluso alla Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, censurato dal Tribunale di Genova - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui limita la continuazione, ed il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni, alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La questione dell'applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni al concorso materiale degli illeciti amministrativi risulta priva di rilevanza, poiché non è ricompresa tra i motivi di opposizione all'ordinanza-ingiunzione dedotti dal ricorrente nel giudizio a quo, il quale ha natura meramente impugnatoria e non consente, quindi, al giudice di rilevare d'ufficio vizi ulteriori. Sotto diverso profilo, l'intervento invocato dal rimettente deve ritenersi precluso dalla discrezionalità del legislatore nella configurazione del trattamento sanzionatorio per il concorso tra plurime violazioni e dall'assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate. ( Precedenti citati: ordinanze n. 270 del 2015, n. 280 del 1999, n. 23 del 1995 e n. 468 del 1989, sulla discrezionalità del legislatore nella configurazione del trattamento sanzionatorio per il concorso).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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