Corte costituzionale
Ordinanza n. 162/2017
Corte cost., ord. 11 luglio 2017, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 162/2017
- Data di deposito
- 11 luglio 2017
- Data di decisione
- 7 giugno 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:162
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 17, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012
- legge n. 221 del 17 dicembre 2012
Parametri
Massime
Massima n. 40319
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942, come sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. a), del d.l. 18 ottobre, n. 179 del 2012 (conv., con modif., nella legge n. 221 del 2012), censurato dalla Corte d'appello di Catanzaro, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui consente che la notifica del ricorso e del decreto di convocazione per la dichiarazione di fallimento di imprese esercitate in forma collettiva - quando non possa essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) né al destinatario presso la sede legale - si perfezioni con il solo deposito nella casa comunale, senza le ulteriori cautele previste dall'art. 145 cod. proc. civ. per le notifiche a persona giuridica (e cioè senza alcuna necessità di dare conto e notizia di tale incombente). Identica questione è stata dichiarata non fondata dalla sopravvenuta sentenza n. 146 del 2016 in riferimento ai medesimi parametri, in quanto la specialità e la complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare con l'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell'ambito della procedura fallimentare, segnano l'innegabile diversità tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145 cod. proc. civ.; ed in quanto il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è adeguatamente garantito dalla norma denunciata, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 146 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro, con le due ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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