Corte costituzionale

Ordinanza n. 145/2017

Corte cost., ord. 21 giugno 2017, n. 145

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
145/2017
Data di deposito
21 giugno 2017
Data di decisione
24 maggio 2017
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:145

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 30, ter, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • legge n. 102 del 3 agosto 2009
  • art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), decreto-legge n. 103 del 3 agosto 2009
  • legge n. 141 del 3 ottobre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 40054

È ordinata la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sez. giur. reg. Liguria, perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e i termini delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 (conv., con modif., nella legge n. 102 del 2009), come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del d.l. n. 103 del 2009 (conv., con modif., nella legge n. 141 del 2009), censurato - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - nella parte in cui esclude l'esercizio dell'azione del P.M. contabile per il risarcimento del danno all'immagine conseguente a reati commessi da pubblici dipendenti, diversi da quelli contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale. I sopravvenuti artt. 4, comma 1, lett. g) e h), dell'allegato 3 al d.lgs. n. 174 del 2016, e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 - l'uno abrogando, dal 7 ottobre 2016, il primo periodo del censurato art. 17, comma 30-ter, e l'art. 7 della legge n. 97 del 2001, l'altro modificando l'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 (evocato a sostegno della denunciata irragionevolezza) - hanno inciso sulla disposizione censurata e comunque hanno realizzato una significativa modificazione del quadro normativo di riferimento, tale da influire sul contenuto e sulla prospettazione delle censure. ( Precedenti citati: ordinanze n. 25 del 2017 e n. 115 del 2016 ).

Massima n. 40055

La restituzione degli atti al rimettente a seguito di ius superveniens si impone prima di ogni altra ulteriore valutazione. ( Precedente citato: ordinanza n. 25 del 2017 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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