Corte costituzionale
Ordinanza n. 145/2017
Corte cost., ord. 21 giugno 2017, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 145/2017
- Data di deposito
- 21 giugno 2017
- Data di decisione
- 24 maggio 2017
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:145
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 30, ter, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
- legge n. 102 del 3 agosto 2009
- art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), decreto-legge n. 103 del 3 agosto 2009
- legge n. 141 del 3 ottobre 2009
Parametri
Massime
Massima n. 40054
È ordinata la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sez. giur. reg. Liguria, perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e i termini delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 (conv., con modif., nella legge n. 102 del 2009), come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del d.l. n. 103 del 2009 (conv., con modif., nella legge n. 141 del 2009), censurato - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - nella parte in cui esclude l'esercizio dell'azione del P.M. contabile per il risarcimento del danno all'immagine conseguente a reati commessi da pubblici dipendenti, diversi da quelli contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale. I sopravvenuti artt. 4, comma 1, lett. g) e h), dell'allegato 3 al d.lgs. n. 174 del 2016, e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 - l'uno abrogando, dal 7 ottobre 2016, il primo periodo del censurato art. 17, comma 30-ter, e l'art. 7 della legge n. 97 del 2001, l'altro modificando l'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 (evocato a sostegno della denunciata irragionevolezza) - hanno inciso sulla disposizione censurata e comunque hanno realizzato una significativa modificazione del quadro normativo di riferimento, tale da influire sul contenuto e sulla prospettazione delle censure. ( Precedenti citati: ordinanze n. 25 del 2017 e n. 115 del 2016 ).
Massima n. 40055
La restituzione degli atti al rimettente a seguito di ius superveniens si impone prima di ogni altra ulteriore valutazione. ( Precedente citato: ordinanza n. 25 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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