Corte costituzionale
Ordinanza n. 12/2017
Corte cost., ord. 13 gennaio 2017, n. 12
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 12/2017
- Data di deposito
- 13 gennaio 2017
- Data di decisione
- 7 dicembre 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:12
Norme oggetto del giudizio
- art. 126-bis, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 2, comma 164, lett. a), decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006
- legge n. 286 del 24 novembre 2006
- art. 2, comma 164, lett. b), decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 39284
È dichiarata manifestamente inammissibile - in ragione di plurimi profili ostativi - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lett. a ) e b ), del d.l. n. 262 del 2006 (convertito nella legge n. 286 del 2006), censurato dal Giudice di pace di Grosseto, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da 286 a 1.142 euro per il proprietario del veicolo che non comunichi all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente trasgressore, senza graduarne l'ammontare in base alla gravità dell'infrazione principale, consentirebbe ai soggetti con maggiori risorse economiche, tramite il pagamento della sanzione (minima), di eludere l'applicazione della sanzione accessoria (decurtazione di punti) comminata per l'infrazione principale. L'ordinanza di rimessione è carente di riferimenti al tipo e alle caratteristiche dell'autovettura con cui è stata commessa l'infrazione principale (in specie, eccesso di velocità), nonché alle condizioni economico-patrimoniali del ricorrente nel giudizio a quo , e tali lacune - concernenti circostanze pregnanti nella prospettazione delle censure - comportano difetto di motivazione sulla rilevanza, rendendo la questione astratta ed ipotetica. La censura riferita all'art. 53 Cost. è altresì priva di adeguata motivazione e ciò costituisce ragione di manifesta inammissibilità preliminare ed assorbente rispetto all'inconferenza di detto parametro, non evocato in riferimento ad obblighi tributari. Infine, il petitum additivo formulato dal rimettente è connotato da un cospicuo tasso di manipolatività, derivante dalla natura creativa e non costituzionalmente obbligata della soluzione evocata, in un ambito riservato alla discrezionalità del legislatore. ( Precedenti citati: ordinanza n. 244 del 2006, sul mancato riferimento, in fattispecie omologa, alle condizioni economiche del ricorrente nel giudizio a quo ; ordinanza n. 29 del 2015, sulla inammissibilità della questione per omessa motivazione in ordine ai parametri evocati; ordinanze n. 23 del 2009, n. 169 del 2006 e n. 1 del 2003, sulla discrezionalità del legislatore nella individuazione delle condotte punibili, nella scelta e nella quantificazione delle sanzioni amministrative ). Le lacune nella descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo non sono emendabili attraverso la lettura degli atti di causa, in ragione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione . (Precedente citato: ordinanza n. 237 del 2016). La mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di un'adeguata motivazione in ordine all'asserita violazione del parametro evocato costituisce ragione di manifesta inammissibilità, preliminare ed assorbente rispetto all'inconferenza dello stesso parametro. Con riguardo alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, sarebbe paradossale una "graduazione" legislativa della misura delle sanzioni pecuniarie, non già in base alla gravità dell'infrazione commessa, bensì alle capacità economiche del responsabile della violazione. ( Precedente citato: ordinanza n. 292 del 2006 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettere a) e b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Giudice di pace di Grosseto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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