Corte costituzionale
Ordinanza n. 112/2017
Corte cost., ord. 12 maggio 2017, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 112/2017
- Data di deposito
- 12 maggio 2017
- Data di decisione
- 12 aprile 2017
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:112
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 1, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
- art. 33, comma 3, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
- art. 153, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
- art. 154, comma 2, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
- art. 154, comma 4, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
- art. 211, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
- art. 215, comma 3, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
- art. 215, comma 5, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
- art. 219, comma 2, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
- art. 225, comma 1, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
- art. 239, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia 13/11/1987, 131
- legge n. 201 del 4 novembre 2010
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 39311
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26, comma 1, 33, comma 3, 153, 154, commi 2 e 4, 211, 215, commi 3 e 5, 219, comma 2, 225, comma 1, e 239 della legge reg. Umbria n. 11 del 2015, promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 97 e 117, primo e terzo comma, Cost. e in relazione alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta modificazione delle norme impugnate). In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, la rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 63 del 2017, n. 235 del 2016 e n. 137 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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