Corte costituzionale

Ordinanza n. 112/2017

Corte cost., ord. 12 maggio 2017, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
112/2017
Data di deposito
12 maggio 2017
Data di decisione
12 aprile 2017
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:112

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 1, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
  • art. 33, comma 3, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
  • art. 153, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
  • art. 154, comma 2, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
  • art. 154, comma 4, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
  • art. 211, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
  • art. 215, comma 3, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
  • art. 215, comma 5, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
  • art. 219, comma 2, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
  • art. 225, comma 1, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015
  • art. 239, legge della Regione Umbria n. 11 del 9 aprile 2015

Parametri

Massime

Massima n. 39311

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26, comma 1, 33, comma 3, 153, 154, commi 2 e 4, 211, 215, commi 3 e 5, 219, comma 2, 225, comma 1, e 239 della legge reg. Umbria n. 11 del 2015, promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 97 e 117, primo e terzo comma, Cost. e in relazione alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta modificazione delle norme impugnate). In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, la rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 63 del 2017, n. 235 del 2016 e n. 137 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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