Corte costituzionale
Ordinanza n. 11/2017
Corte cost., ord. 13 gennaio 2017, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 11/2017
- Data di deposito
- 13 gennaio 2017
- Data di decisione
- 22 novembre 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:11
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 2, legge della Regione Campania n. 1 del 19 gennaio 2007
- art. 19, comma 5, legge della Regione Campania n. 1 del 19 gennaio 2007
Parametri
Massime
Massima n. 39312
È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di rilevanza e per incompleta ricostruzione dei termini della controversia e del quadro normativo di riferimento - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2 e 5, della legge reg. Campania n. 1 del 2007, censurati dal Tribunale di Napoli, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. o), e 81, terzo comma, Cost., in quanto prevedono il riconoscimento ai fini giuridici del servizio pre-ruolo prestato dal personale assunto ai sensi delle leggi regionali n. 4 e n. 8 del 1990 e n. 1 del 1991 e la possibilità di valorizzare tale periodo ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza tramite contribuzione a carico esclusivo dei diretti interessati. Posto che la natura convenzionale del rapporto lavorativo intercorso tra questi ultimi e la Regione Campania nel periodo antecedente all'inserimento nel ruolo speciale non è pacifica (come affermato dal rimettente), ma risulta contestata dai ricorrenti nel giudizio a quo, l'eventuale riconoscimento giudiziale - in accoglimento della loro domanda - dell'esistenza nel suddetto periodo di un rapporto di lavoro subordinato e di una conseguente omissione contributiva da parte della Regione renderebbe inapplicabili le norme censurate, le quali si riferiscono e sono applicabili solo a un rapporto di lavoro in convenzione, privo in sé e per sé di diretti ed automatici effetti contributivi e previdenziali (ciò che ha indotto il legislatore regionale a consentire di "valorizzare", in termini pensionistici, il periodo lavorativo pre-ruolo, attraverso la contribuzione a carico dei soggetti interessati). Per altro verso, il rimettente non chiarisce le conseguenze che l'invocata pronuncia di illegittimità costituzionale comporterebbe in relazione alla configurazione giuridica, lavoristica e previdenziale, del rapporto lavorativo in contestazione, ed omette altresì di illustrare il quadro legislativo, statale e regionale, in cui si collocano le disposizioni censurate, utile a ricostruire la complessiva regolazione del predetto periodo, così precludendo valutazioni di merito in ordine alla oggettiva plausibilità delle censure dedotte, con specifico riferimento alla lesione della competenza statale esclusiva in materia di "previdenza sociale", prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. o), Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2 e 5, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007), sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera o), e 81, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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