Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/2017

Corte cost., ord. 13 gennaio 2017, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
11/2017
Data di deposito
13 gennaio 2017
Data di decisione
22 novembre 2016
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 2, legge della Regione Campania n. 1 del 19 gennaio 2007
  • art. 19, comma 5, legge della Regione Campania n. 1 del 19 gennaio 2007

Parametri

Massime

Massima n. 39312

È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di rilevanza e per incompleta ricostruzione dei termini della controversia e del quadro normativo di riferimento - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2 e 5, della legge reg. Campania n. 1 del 2007, censurati dal Tribunale di Napoli, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. o), e 81, terzo comma, Cost., in quanto prevedono il riconoscimento ai fini giuridici del servizio pre-ruolo prestato dal personale assunto ai sensi delle leggi regionali n. 4 e n. 8 del 1990 e n. 1 del 1991 e la possibilità di valorizzare tale periodo ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza tramite contribuzione a carico esclusivo dei diretti interessati. Posto che la natura convenzionale del rapporto lavorativo intercorso tra questi ultimi e la Regione Campania nel periodo antecedente all'inserimento nel ruolo speciale non è pacifica (come affermato dal rimettente), ma risulta contestata dai ricorrenti nel giudizio a quo, l'eventuale riconoscimento giudiziale - in accoglimento della loro domanda - dell'esistenza nel suddetto periodo di un rapporto di lavoro subordinato e di una conseguente omissione contributiva da parte della Regione renderebbe inapplicabili le norme censurate, le quali si riferiscono e sono applicabili solo a un rapporto di lavoro in convenzione, privo in sé e per sé di diretti ed automatici effetti contributivi e previdenziali (ciò che ha indotto il legislatore regionale a consentire di "valorizzare", in termini pensionistici, il periodo lavorativo pre-ruolo, attraverso la contribuzione a carico dei soggetti interessati). Per altro verso, il rimettente non chiarisce le conseguenze che l'invocata pronuncia di illegittimità costituzionale comporterebbe in relazione alla configurazione giuridica, lavoristica e previdenziale, del rapporto lavorativo in contestazione, ed omette altresì di illustrare il quadro legislativo, statale e regionale, in cui si collocano le disposizioni censurate, utile a ricostruire la complessiva regolazione del predetto periodo, così precludendo valutazioni di merito in ordine alla oggettiva plausibilità delle censure dedotte, con specifico riferimento alla lesione della competenza statale esclusiva in materia di "previdenza sociale", prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. o), Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 2 e 5, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007), sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera o), e 81, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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