Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/2017

Corte cost., ord. 10 maggio 2017, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
102/2017
Data di deposito
10 maggio 2017
Data di decisione
12 aprile 2017
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:102

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 2, bis, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000
  • art. 2, comma 36, vicies semel, lett. m), decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • legge n. 148 del 14 settembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 39374

È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Treviso perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000 (aggiunto dal d.l. n. 138 del 2011, come convertito dalla legge n. 148 del 2011), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto consente l'accesso al patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. per i delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto solo se i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti - comprensivi delle sanzioni amministrative - siano stati estinti, mediante pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato ampiamente il sistema sanzionatorio tributario, sia penale che amministrativo, configurando il pagamento del debito tributario in alcune ipotesi come causa di non punibilità (art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015), mantenendo nelle altre l'originaria configurazione del pagamento come attenuante speciale (art. 13-bis del d.lgs. n. 74, introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 158), e modificando sia la disposizione limitativa dell'accesso al patteggiamento (comma 2 del nuovo art. 13-bis) sia la disciplina della circostanza attenuante speciale del risarcimento del danno (comma 1 del nuovo art. 13-bis). Spetta al rimettente valutare l'incidenza dei plurimi profili di diversità tra la disciplina sottoposta a scrutinio e quella novellata. ( Precedente citato: ordinanza n. 225 del 2015 ) .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Treviso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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