Corte costituzionale
Ordinanza n. 102/2017
Corte cost., ord. 10 maggio 2017, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 102/2017
- Data di deposito
- 10 maggio 2017
- Data di decisione
- 12 aprile 2017
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 2, bis, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000
- art. 2, comma 36, vicies semel, lett. m), decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- legge n. 148 del 14 settembre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 39374
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Treviso perché riesamini, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000 (aggiunto dal d.l. n. 138 del 2011, come convertito dalla legge n. 148 del 2011), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto consente l'accesso al patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. per i delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto solo se i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti - comprensivi delle sanzioni amministrative - siano stati estinti, mediante pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato ampiamente il sistema sanzionatorio tributario, sia penale che amministrativo, configurando il pagamento del debito tributario in alcune ipotesi come causa di non punibilità (art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015), mantenendo nelle altre l'originaria configurazione del pagamento come attenuante speciale (art. 13-bis del d.lgs. n. 74, introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 158), e modificando sia la disposizione limitativa dell'accesso al patteggiamento (comma 2 del nuovo art. 13-bis) sia la disciplina della circostanza attenuante speciale del risarcimento del danno (comma 1 del nuovo art. 13-bis). Spetta al rimettente valutare l'incidenza dei plurimi profili di diversità tra la disciplina sottoposta a scrutinio e quella novellata. ( Precedente citato: ordinanza n. 225 del 2015 ) .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Treviso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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