Corte costituzionale
Sentenza n. 97/2016
Corte cost., sent. 6 maggio 2016, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/2016
- Data di deposito
- 6 maggio 2016
- Data di decisione
- 6 aprile 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 1751, comma 1, codice civile
- art. 4, decreto legislativo n. 303 del 10 settembre 1991
Parametri
- art. 76, Costituzione
- legge n. 428 del 29 dicembre 1990
- direttiva CEE n. 653 del 18 dicembre 1986
Massime
Massima n. 38844
È inammissibile, per carente descrizione della fattispecie, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 1751, primo comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991. La norma impugnata subordina il diritto all'indennità di cessazione del rapporto di agenzia al verificarsi anche di una sola delle due condizioni ivi previste, anziché al simultaneo concorso di entrambe, come previsto dalla direttiva 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, di cui la legge delega n. 428 del 1990 dispone l'attuazione. Tuttavia, l'ordinanza di rimessione omette qualunque indicazione circa la sussistenza, nel caso di specie, di entrambe le condizioni ovvero di una sola di esse e specificamente di quale, in modo tale da precludere l'accertamento della rilevanza della questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1751, primo comma, del codice civile, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 (Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell'art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - Legge comunitaria 1990), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Foggia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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