Corte costituzionale
Sentenza n. 90/2016
Corte cost., sent. 22 aprile 2016, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 90/2016
- Data di deposito
- 22 aprile 2016
- Data di decisione
- 23 marzo 2016
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:90
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 3, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 15 aprile 1991
- art. 38, comma 7, legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 10 giugno 2008
Parametri
- art. 42, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, del protocollo addizionale, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 38837
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (come sostituito dall'art. 38, comma 7, della legge provinciale n. 4 del 2008), sollevata in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. La norma determina l'indennità di espropriazione per le aree non edificabili in base ai valori minimi e massimi stabiliti dalla commissione provinciale estimatrice, nonché in base alla coltura in atto al momento dell'emanazione del decreto che determina l'importo indennitario, costituente il giusto prezzo da attribuire all'espropriato. Esso, così determinato, è privo di quel carattere astratto e automatico riscontrato dalla giurisprudenza costituzionale in riferimento ad altre fattispecie, aventi ad oggetto il valore agricolo medio. Nel caso in esame, al contrario, il giusto prezzo dell'indennizzo evoca l'idea di un corrispettivo commisurato al valore effettivo del bene espropriato, e dunque conferisce all'organo competente alla determinazione dell'indennità un margine di apprezzamento che va esercitato avendo come riferimento le caratteristiche effettive del bene espropriando. L'analisi sistematica della legge impugnata, infatti, evidenzia che la citata commissione deve prendere in considerazione le caratteristiche effettive dello specifico terreno da espropriare, nonché le altre possibili sue caratteristiche, per cui oltre al tipo di coltura si deve considerare, ad esempio, anche la posizione del terreno o la sua esposizione. In tal modo risulta rispettato il principio costituzionale e convenzionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che, esclusa la necessaria coincidenza tra valore di mercato e indennità espropriativa, prescrive che il ristoro economico debba avere un ragionevole legame con il valore di mercato (o venale) del bene ablato. Infine, nell'ipotesi in cui le tabelle recanti i valori minimi e massimi predisposte dalla commissione non garantiscano ugualmente un serio ristoro all'espropriato, resta ferma la sindacabilità delle stesse nel giudizio di opposizione alla stima, ai fini di un'eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo che le ha approvate. Sul significato intrinseco di giusto prezzo, e sulla necessità che esso vada interpretato in modo conforme ai principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale, v. le citate sentt. nn. 181/2011 e 335/1985. Sulla necessità che l'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, terzo comma, Cost., se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita, non sia però fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma rappresenti un serio ristoro, v, ex multis , le citate sentt. nn. 181/2011 e 187/2014. Sulla necessità che il valore dell'indennizzo espropriativo tenga conto del valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge, v. la citata sent. n. 5/1980. Sulla necessità che, esclusa la coincidenza tra valore di mercato e indennità espropriativa, il punto di riferimento per determinare l'indennità di espropriazione sia il valore di mercato (o venale) del bene ablato, v, le citate sentt. nn. 338/2011, 348/2007, 216/1990 e 231/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale), come sostituito dall'art. 38, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), sollevata, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2016.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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