Corte costituzionale

Sentenza n. 85/2016

Corte cost., sent. 13 aprile 2016, n. 85

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
85/2016
Data di deposito
13 aprile 2016
Data di decisione
22 marzo 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:85

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 3, legge della Regione siciliana n. 79 del 6 luglio 1976

Parametri

Massime

Massima n. 38832

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97, terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che la nomina e l'assunzione dei giornalisti preposti all'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione avvenga al di fuori di una procedura concorsuale. Né la motivazione dell'ordinanza di rimessione, né il tenore letterale della disposizione censurata offrono elementi che consentano di ritenere che la stessa qualificazione in termini di subordinazione sia imposta dal contenuto precettivo della norma stessa. Non viene affatto considerata la diversa interpretazione giurisprudenziale della disposizione, secondo la quale la disciplina in esame qualifica il detto rapporto in termini di collaborazione autonoma, sulla base di determinanti elementi di fiduciarietà, trattandosi di incarichi inerenti all'organizzazione ed al funzionamento di un ufficio posto alle dirette dipendenze della Presidenza della Regione. D'altra parte, il riferimento al trattamento giuridico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti appare destinato a stabilire uno specifico parametro oggettivo al quale commisurare il compenso da corrispondere ai giornalisti addetti a tali uffici, tenuto conto della loro possibile composizione «eterogenea», in quanto comprensiva di rapporti di collaborazione autonoma. Non rileva l'eventuale scostamento del rapporto di fatto, nel suo concreto atteggiarsi, dal modello prefigurato dal legislatore regionale: esso non costituisce, infatti, una conseguenza necessitata dall'applicazione della norma censurata. Inoltre, il rimettente, pur riconoscendo l'intervenuta abrogazione implicita della disposizione censurata per effetto dell'art. 9 della legge statale n. 150 del 2000 e dell'art. 127 della legge reg. n. 2 del 2002, non fornisce un'adeguata motivazione della rilevanza della questione ai fini della decisione in ordine alla domanda di ricostituzione de iure del rapporto di lavoro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79 (Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull'attività della Regione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo, sezione lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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