Corte costituzionale

Sentenza n. 75/2016

Corte cost., sent. 7 aprile 2016, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
75/2016
Data di deposito
7 aprile 2016
Data di decisione
23 febbraio 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:75

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 11 del 9 dicembre 2014
  • art. 11, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 11 del 9 dicembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38814

È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. g ), Cost. e 4, 5 e 6 dello statuto regionale - dell'art. 16 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 9 dicembre 2014, n. 11, che istituisce nei comuni della Provincia autonoma di Bolzano una Commissione che valuti la legittimità, la regolarità e l'ammissibilità dei referendum popolari. La rinuncia del ricorrente all'impugnazione, seguita da rituale accettazione della parte resistente, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Massima n. 38815

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lett. g ) ed l ), e terzo, Cost. - dell'art. 11 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 9 dicembre 2014, n. 11, che disciplina i diritti di rogito dei segretari comunali, attribuendo loro una quota pari al 75%, e comunque non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento, del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al Comune per una serie di atti previsti dalla legge. Il peculiare assetto della finanza locale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, che pone a carico delle Province la spesa dei propri Comuni, senza quindi gravare sul bilancio statale, esclude che lo Stato, non concorrendo al finanziamento della spesa locale, abbia titolo per dettare norme di coordinamento finanziario. Né possono dirsi lese le competenze statali in materia di ordinamento civile e organizzazione amministrativa, dal momento che la norma impugnata si limita a richiamare, ai fini del riconoscimento dei diritti di segreteria, i medesimi atti previsti dalla legislazione statale, senza dunque interferire con la loro disciplina positiva; né essa determina l'incentivazione alla redazione in forma pubblica dell'atto, cosicché non comporta alcuna disparità di trattamento per le aziende aggiudicatarie nel territorio regionale (per l'aggravio dei costi sostenuti) rispetto a quelle aggiudicatarie su quello nazionale. Sulla necessità che i termini della questione di legittimità costituzionale siano ben identificati, dovendosi individuare, tra l'altro, le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale, v., ex multis , le citate sentenze nn. 273/2015, 218/2015, 176/2015 e 131/2015. Sull'assenza di titolo dello Stato per dettare norme di coordinamento finanziario nei casi in cui non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, v. le citate sentenze nn. 341/2009, 133/2010, 115/2012, 187/2012 e 125/2015.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 9 dicembre 2014, n. 11 (Disposizioni in materia di enti locali), promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera g) ed l) e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 11 del 2014, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2016.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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