Corte costituzionale
Sentenza n. 74/2016
Corte cost., sent. 7 aprile 2016, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 74/2016
- Data di deposito
- 7 aprile 2016
- Data di decisione
- 24 febbraio 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- FRIGO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:74
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, comma 4, codice penale
- art. 3, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 38813
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. La circostanza prevista dall'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, espressione di una scelta di politica criminale di tipo premiale, incentiva mediante una sensibile diminuzione di pena il ravvedimento post-delittuoso del reo, rispondendo sia all'esigenza di tutela del bene giuridico sia a quella di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. Tuttavia, la ratio della suddetta circostanza attenuante risulta frustrata in modo manifestamente irragionevole dal momento che essa non può operare nel caso di recidiva reiterata. Attribuendosi, infatti, rilevanza insuperabile alla precedente attività delittuosa del reo rispetto alla condotta di collaborazione successiva alla commissione del reato, viene meno quell'incentivo sul quale lo stesso legislatore aveva fatto affidamento per stimolare l'attività collaborativa. Rimane assorbita la censura relativa all'art. 27 Cost. Sull'articolo 69, quarto comma, cod. pen., v. le citate sentenze nn. 106/2014, 105/2014 e 251/2012. Sulla sindacabilità della commisurazione delle sanzioni per ciascuna fattispecie astratta di reato, solo nel caso di manifesta irragionevolezza o di arbitrio, v. la citata sentenza n. 68/2012. Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 62- bis , secondo comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato, v. la sentenza n. 183/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2016.
F.to:
Giuseppe FRIGO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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