Corte costituzionale

Sentenza n. 7/2016

Corte cost., sent. 21 gennaio 2016, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/2016
Data di deposito
21 gennaio 2016
Data di decisione
1° dicembre 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:7

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • legge n. 164 del 11 novembre 2014
  • art. 1, comma 4, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • art. 1, comma 10, bis, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • art. 1, comma 11, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38696

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., l'art. 1, commi 2 e 4, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui, con riferimento alla realizzazione dell'opera ferroviaria Napoli-Bari, non prevede che l'approvazione dei relativi progetti avvenga d'intesa con la ricorrente Regione Puglia. La norma impugnata, infatti, incide sulle materie a competenza concorrente del "governo del territorio" e delle "grandi reti d trasporto", e prevede che non sia più il CIPE la sede in cui approvare i progetti ferroviari in esame, assegnando tale potere a un commissario straordinario nominato ad hoc , che si limita a convocare la conferenza di servizi, in cui l'eventuale dissenso può essere superato attraverso le procedure concertative di cui all'art. 14- quater della legge n. 241 del 1990. Se è vero, infatti, che lo Stato può ricorrere alla chiamata in sussidiarietà per allocare presso propri organi le competenze amministrative anche nelle materie a competenza concorrente o residuale regionale, occorre che ciò avvenga rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché assicurando un'adeguata partecipazione dei livelli di governo coinvolti, in omaggio alla leale collaborazione che deve aversi ogni volta si realizzino attività concertative. Le intese che ne scaturiscono, inoltre, devono essere del tipo "forte", ossia non superabile solo con una determinazione unilaterale dello Stato, se non come ipotesi estrema. Nel caso in esame, al contrario, la conferenza di servizi non assicura alla Regione lo stesso ruolo che essa aveva all'interno del CIPE, perché non le garantisce più una posizione paritaria con lo Stato, come invece è necessario in caso di codeterminazione dell'atto. Sulla necessità che la legislazione statale che attrae in sussidiarietà competenze regionali debba prefigurare un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà, v. le citate sentenze n. 6/2004 e 303/2003. Sulla necessità che le intese che devono operare quando lo Stato agisce in sussidiarietà siano del tipo "forte", ossia non superabili con una determinazione unilaterale dello Stato se non nella ipotesi estrema che l'esperimento di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace, v. le citate sentenze nn. 179/2012, 165/2011, 121/2010 e 6/2004. Sulla necessità, quando la funzione amministrativa è assunta in sussidiarietà, che sia garantito un adeguato spazio partecipativo alla Regione non solo per l'inserimento dell'opera nel Programma Infrastrutture Strategiche, ma anche per l'approvazione del progetto, v. la citata sentenza n. 303/2003. Sulla necessità che, per conseguire la codeterminazione dell'atto, la Regione sia posta su un piano paritario con lo Stato, con riguardo all'intero fascio di interessi regionali su cui impatta la funzione amministrativa, v. la citata sentenza n. 378/2005.

Massima n. 38697

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., l'art. 1, comma 10- bis , del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui assegna al ministro delle infrastrutture e dei trasporti la redazione del Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria anziché prevedere che essa avvenga d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Infatti la chiamata in sussidiarietà della funzione amministrativa, operata dalla norma, deve prevedere garanzie partecipative a favore delle Regioni; e, dall'altro, il Piano di ammodernamento della rete ferroviaria, non occupandosi di specifiche opere, ma della sola individuazione dei tratti della rete bisognosi di intervento, si caratterizza per assumere una prospettiva necessariamente unitaria, che non si presta ad essere parcellizzata con riferimento alla posizione di ciascuna Regione, e dunque richiede una sede unitaria dove raggiungere l'intesa. Sulla Conferenza Stato-Regioni come sede naturale ove raggiungere l'intesa per realizzare interventi pubblici che richiedono una prospettiva necessariamente unitaria, v. le citate sentenze n. 33/2011, 278/2010 e 62/2005.

Massima n. 38698

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., l'art. 1, comma 11, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui, ai fini dell'approvazione, da parte del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei contratti di programma tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, non prevede il parere della Regione. L'approvazione delle convenzioni in oggetto incide infatti in un ambito in cui non è possibile individuare quale sia la materia prevalente tra quelle assegnate allo Stato e quelle di competenza delle Regioni. Pertanto, ogni volta che occorre regolare un fenomeno in cui si intrecciano una trama di relazioni che non sono suscettibili di separazione, si verifica una concorrenza delle competenze, che richiede di adottare un canone di leale collaborazione, il quale può realizzarsi solo attraverso una forma di coinvolgimento adeguato da parte delle Regioni. Il contratto di programma relativo alla determinazione dei diritti aeroportuali e alla redazione dei piani di intervento sulle infrastrutture - realizzando un concorso di competenze per il fatto che intreccia la tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale, con le materie dei porti e aeroporti e governo del territorio, appannaggio delle Regioni - necessita dunque di un modulo collaborativo, individuato nel parere preventivo fornito dalla Regione interessata. Sulla individuazione del titolo di competenza cui ascrivere le disposizioni censurate, che richiede di avere riguardo al "nucleo essenziale" delle norme, v. le citate sentenze nn. 52/2010 e 339/2009. Sulla necessità, per individuare la corretta ripartizione delle competenze normative di Stato e Regioni, di affidarsi in via iniziale al criterio della prevalenza, v. le citate sentenze nn. 50/2005 e 370/ 2003. Sulla sussistenza, quando non sia possibile applicare il criterio della prevalenza, della diversa ipotesi di concorrenza di competenze, la quale esige di adottare il canone della leale collaborazione, v. le citate sentenze nn. 278/2010, 88/2009 e 219/2005. Sul verificarsi, nel caso della determinazione dei diritti aeroportuali e alla redazione dei piani di intervento sulle infrastrutture, di un concorso tra competenze, che esige l'introduzione di moduli collaborativi, per cui il parere della Regione interessata costituisce la forma più adeguata di coinvolgimento, v. la sentenza n. 51/ 2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che l'approvazione dei relativi progetti avvenga d'intesa con la Regione interessata;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10-bis, del d.l. n. 133 del 2014, nella parte in cui non prevede che l'approvazione del Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria avvenga d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, del d.l. n. 133 del 2014, nella parte in cui, ai fini dell'approvazione, non prevede il parere della Regione sui contratti di programma tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze