Corte costituzionale
Sentenza n. 57/2016
Corte cost., sent. 23 marzo 2016, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 57/2016
- Data di deposito
- 23 marzo 2016
- Data di decisione
- 27 gennaio 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:57
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-ter, comma 2, decreto-legge n. 82 del 7 aprile 2000
- art. 4-ter, comma 3, decreto-legge n. 82 del 7 aprile 2000
- legge n. 144 del 5 giugno 2000
- art. 7, comma 1, decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000
- art. 7, comma 2, decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000
- legge n. 4 del 19 gennaio 2001
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 7, par. 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 38777
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., degli artt. 4- ter , commi 2 e 3, del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 2000, n. 144) e 7, commi 1 e 2, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4) riguardanti l'applicabilità del rito abbreviato agli imputati di delitti puniti con l'ergastolo, è inammissibile la costituzione della parte privata, in quanto avvenuta oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953, computato ai sensi dell'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Sulla natura perentoria del termine per la costituzione delle parti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 355/2010.
Massima n. 38778
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4- ter , commi 2 e 3, del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 2000, n. 144) e 7, commi 1 ("come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità del 3 luglio 2013") e 2, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4), impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui, alla luce dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, non escludono dall'applicazione della disciplina ivi prevista sulla fruibilità del giudizio abbreviato gli imputati di delitti puniti con l'ergastolo ai quali, nei giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore dell'indicato art. 4- ter (7 aprile 2000), era stato attribuito il diritto di definire con il rito premiale la relativa posizione e di godere del trattamento "sostanziale" ex art. 30, comma 1, lett. b ), della legge n. 479 del 1999 (sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di 30 anni) e che, tuttavia, hanno potuto esercitare tale diritto solo dopo il 24 novembre 2000 (data di entrata in vigore del citato art. 7 che ha limitato il beneficio ai soli condannati all'ergastolo senza isolamento diurno). La sentenza n. 210 del 2013 (dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000) ha preso in considerazione la situazione - analoga a quella che ha determinato la condanna dell'Italia pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia - dei condannati all'ergastolo che avevano chiesto il giudizio abbreviato tra il 2 gennaio (data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 che ha reintrodotto per tali soggetti la fruibilità del rito premiale) e il 24 novembre 2000 ed erano stati, tuttavia, condannati alla pena perpetua per effetto della sopravvenuta sfavorevole modificazione normativa. In simili ipotesi, caratterizzate dall'assoluta identità tra il caso deciso dalla Corte EDU, alla cui sentenza il giudice ritiene di doversi adeguare, e il caso oggetto del procedimento a quo , è possibile derogare al principio (che declina nel caso di specie il requisito della rilevanza proprio di ogni quesito incidentale) che preclude al giudice dell'esecuzione di impugnare disposizioni primarie già applicate, in via definitiva, in fase di cognizione; ed è possibile sollevare questione di legittimità costituzionale della norma in base alla quale è stata determinata la pena. In tal modo, non muta il requisito della rilevanza bensì l'oggetto del giudizio esecutivo che attrae a sé il compito di conferire esecuzione alla pronuncia europea, per casi identici a quello con essa deciso, e di rimuovere la disposizione primaria di diritto interno che lo impedisce, benché il suo contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. richieda una dichiarazione di illegittimità costituzionale. Tuttavia, la fattispecie oggetto del procedimento principale non concerne l'esecuzione della sentenza Scoppola perché l'imputato ha richiesto il giudizio abbreviato dopo il 24 novembre 2000, quando già era entrata in vigore la meno favorevole norma introdotta dal denunciato art. 7. La diversità, sul punto, della fattispecie oggetto del giudizio a quo rende palese che la disciplina contestata dal rimettente non pone alcun dubbio di compatibilità con la CEDU, perché non concerne un caso come quello che aveva formato oggetto della sentenza Scoppola. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000, v. la citata sentenza n. 210/2013. Per il principio secondo cui non è consentito al giudice dell'esecuzione impugnare disposizioni primarie che siano già state applicate, in via definitiva, in fase di cognizione, v. le citate sentenze nn. 100/2015, 210/2013 e 65/1964. Nel senso che la necessità di conformarsi a una sentenza della Corte EDU costituisce il solo caso che può giustificare un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione, v. le citate sentenze nn. 100/2015 e 210/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della parte privata;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 2000, n. 144, e dell'art. 7, comma 1 «(come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità del 3-7-2013 della Corte costituzionale)» e comma 2, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2016.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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