Corte costituzionale
Sentenza n. 40/2016
Corte cost., sent. 25 febbraio 2016, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/2016
- Data di deposito
- 25 febbraio 2016
- Data di decisione
- 10 febbraio 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, comma 1, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 47, comma 2, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 47, comma 3, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 47, comma 5, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 47, comma 6, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 47, comma 7, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- legge n. 89 del 23 giugno 2014
- art. 46, comma 1, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 46, comma 2, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 46, comma 3, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 47, comma 4, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 119, Costituzione
- art. 81, ultimo comma, Costituzione
- art. 43, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 38747
Sono inammissibili, per genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 36 dello statuto speciale e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 - dell'art. 47, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), che disciplina il concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica. Infatti, nel ricorso non è rinvenibile alcuna, benché minima, illustrazione dei profili di contrasto delle denunciate disposizioni con gli evocati parametri costituzionali e statutari. Sulle condizioni che legittimano, in caso di ius superveniens , il trasferimento della questione di costituzionalità sul testo modificato della disposizione censurata (la mancata alterazione della sua portata precettiva a seguito di interventi marginali ed il carattere non satisfattivo delle ragioni dell'ente ricorrente delle sopravvenienze normative), v. le citate sentenze nn. 155/2015, 46/2015, 193/2012 e 30/2012. Sul principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione, v. le citate sentenze nn. 155/2015, 77/2015, 46/2015 e 326/2010. Sulla necessità di impugnare con autonomo ricorso una disposizione radicalmente innovata dallo ius superveniens , onde evitare che il trasferimento della questione supplisca impropriamente all'onere di impugnazione, v. le citate sentenze nn. 17/2015, 138/2014, 219/2013, 300/2012 e 32/2012. Per l'orientamento secondo cui la conclusione di un accordo che contenga l'impegno della Regione alla rinuncia a tutti i ricorsi pendenti non può spiegare effetti nel giudizio in via principale in mancanza di espressa rinuncia all'impugnazione, sicché la permanenza dell'interesse alla decisione impone la trattazione del ricorso, v., ex plurimis , da ultimo, le citate sentenze nn. 28/2016, 263/2015, 249/2015, 239/2015 e 19/2015. Nel senso che la ritenuta operatività della clausola di salvaguardia delle prerogative delle autonomie speciali non incide sull'ammissibilità delle questioni ma attiene al merito delle censure proposte, v. le citate sentenze nn. 141/2015, 236/2013, 178/2012 e 145/2008. Per l'affermazione che, di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, v., ex plurimis , tra le più recenti, le citate sentenze nn. 273/2015, 263/2015, 239/2015, 238/2015, 176/2015 e 82/2015. Per l'affermazione che dalla qualificazione delle disposizioni impugnate in termini di principi di coordinamento della finanza pubblica discende l'infondatezza e non già l'inammissibilità del ricorso, v. le citate sentenze nn. 273/2015 e 176/2015.
Massima n. 38748
Sono inammissibili, per incertezza e oscurità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 81, ultimo comma, 119 Cost., 36 dello statuto speciale e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 - dell'art. 46, commi 1 e 2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), che ridefinisce, per le Regioni speciali e le Province autonome, l'obiettivo del patto di stabilità, ponendo ulteriori oneri a carico della ricorrente. L'apparato argomentativo, assai più sintetico e ridotto di quello speso dalla stessa Regione a sostegno di analoga censura dichiarata inammissibile con la sentenza n. 238 del 2015, pare presupporre che i contestati contributi alla finanza pubblica comportino un trasferimento di risorse in favore dello Stato. In realtà, le norme denunciate contemplano misure di contenimento della spesa che mirano ad agevolare, e non a compromettere, come lamentato dalla ricorrente, il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. Sull'esclusione del trasferimento della questione di legittimità costituzionale, allorché lo ius superveniens sia stato autonomamente impugnato con distinti ricorsi, v., da ultimo, le citate sentenze nn. 239/2015 e 77/2015. Per l'orientamento secondo cui la conclusione di un accordo che contenga l'impegno della Regione alla rinuncia a tutti i ricorsi pendenti non può spiegare effetti nel giudizio in via principale in mancanza di espressa rinuncia all'impugnazione, sicché la permanenza dell'interesse alla decisione impone la trattazione del ricorso, v., ex plurimis , da ultimo, le citate sentenze nn. 28/2016, 263/2015, 249/2015, 239/2015 e 19/2015. Nel senso che l'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia delle prerogative delle autonomie speciali, allorquando essa entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento agli enti ad autonomia differenziata, v., da ultimo, le citate sentenze nn. 156/2015 e 77/2015. Per l'affermazione che, di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, v., ex plurimis , tra le più recenti, le citate sentenze nn. 273/2015, 263/2015, 239/2015, 238/2015, 176/2015 e 82/2015. Per l'affermazione che dalla qualificazione delle disposizioni impugnate in termini di principi di coordinamento della finanza pubblica discende l'infondatezza e non già l'inammissibilità del ricorso, v. le citate sentenze nn. 273/2015 e 176/2015. Per l'insegnamento secondo cui i termini delle questioni di legittimità costituzionale debbono essere ben identificati, dovendo il ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale, v., ex multis , tra le più recenti, le citate sentenze nn. 3/2016, 273/2015, 176/2015, 131/2015 e 32/2015. Sull'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, che si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 251/2015, 233/2015, 218/2015, 142/2015 e 82/2015. Per l'inammissibilità di censura del tutto analoga, v. la citata sentenza n. 238/2015.
Massima n. 38749
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi 1 e 2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 43 dello statuto speciale, in quanto, ridefinendo, per le Regioni speciali e le Province autonome, l'obiettivo del patto di stabilità e ponendo ulteriori oneri a carico della ricorrente, prevederebbe una misura di finanza pubblica senza previa intesa. Di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, rispetto ai quali merita certamente di essere privilegiata la via dell'accordo. Tuttavia, in casi particolari, il principio desunto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 può essere derogato dal legislatore statale, in quanto non recepito dallo statuto di autonomia siciliano o dalle sue norme di attuazione. Sull'esclusione del trasferimento della questione di legittimità costituzionale, allorché lo ius superveniens sia stato autonomamente impugnato con distinti ricorsi, v., da ultimo, le citate sentenze nn. 239/2015 e 77/2015. Per l'orientamento secondo cui la conclusione di un accordo che contenga l'impegno della Regione alla rinuncia a tutti i ricorsi pendenti non può spiegare effetti nel giudizio in via principale in mancanza di espressa rinuncia all'impugnazione, sicché la permanenza dell'interesse alla decisione impone la trattazione del ricorso, v., ex plurimis , da ultimo, le citate sentenze nn. 28/2016, 263/2015, 249/2015, 239/2015 e 19/2015. Nel senso che l'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia delle prerogative delle autonomie speciali, allorquando essa entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento agli enti ad autonomia differenziata, v., da ultimo, le citate sentenze nn. 156/2015 e 77/2015. Per l'affermazione che, di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, v., ex plurimis , tra le più recenti, le citate sentenze nn. 273/2015, 263/2015, 239/2015, 238/2015, 176/2015 e 82/2015. Per l'affermazione che dalla qualificazione delle disposizioni impugnate in termini di principi di coordinamento della finanza pubblica discende l'infondatezza e non già l'inammissibilità del ricorso, v. le citate sentenze nn. 273/2015 e 176/2015. Per la non fondatezza di analoga censura, v. la citata sentenza n. 238/2015. Sulla possibilità, per il legislatore statale, di derogare in casi particolari al principio dell'accordo che governa le relazioni con gli enti ad autonomia differenziata, v., ex plurimis , tra le più recenti, le citate sentenze nn. 263/2015, 239/2015, 238/2015, 82/2015, 77/2015 e 46/2015.
Massima n. 38750
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 81, ultimo comma, 119 Cost., 36, 43 dello statuto speciale e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto prevede un ulteriore concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica, con oneri specifici a carico della ricorrente unilateralmente definiti dallo Stato, in asserita violazione del principio dell'accordo. Invero, in un contesto di grave crisi economica, il legislatore nazionale, nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica, può discostarsi dal modello consensualistico prefigurato dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria. Sull'esclusione del trasferimento della questione di legittimità costituzionale, allorché lo ius superveniens sia stato autonomamente impugnato con distinti ricorsi, v., da ultimo, le citate sentenze nn. 239/2015 e 77/2015. Per l'orientamento secondo cui la conclusione di un accordo che contenga l'impegno della Regione alla rinuncia a tutti i ricorsi pendenti non può spiegare effetti nel giudizio in via principale in mancanza di espressa rinuncia all'impugnazione, sicché la permanenza dell'interesse alla decisione impone la trattazione del ricorso, v., ex plurimis , da ultimo, le citate sentenze nn. 28/2016, 263/2015, 249/2015, 239/2015 e 19/2015. Nel senso che l'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia delle prerogative delle autonomie speciali, allorquando essa entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento agli enti ad autonomia differenziata, v. le citate sentenze nn. 156/2015 e 77/2015. Per l'affermazione che, di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, v., ex plurimis , tra le più recenti, le citate sentenze nn. 273/2015, 263/2015, 239/2015, 238/2015, 176/2015 e 82/2015. Per l'affermazione che dalla qualificazione delle disposizioni impugnate in termini di principi di coordinamento della finanza pubblica discende l'infondatezza e non già l'inammissibilità del ricorso, v. le citate sentenze nn. 273/2015 e 176/2015. Sulla non fondatezza di analoghe censure, v. la citata sentenza n. 239/2015. Sulla possibilità per il legislatore nazionale, nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica, di discostarsi dal modello consensualistico prefigurato dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria, v. la citata sentenza n. 77/2015.
Massima n. 38751
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 dello statuto speciale e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto - prevedendo che il mancato versamento, da parte di Province e Città metropolitane, del contributo alla finanza pubblica posto a loro carico venga recuperato dall'Agenzia delle entrate a valere sui versamenti per imposte sull'assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - sottrarrebbe proventi spettanti alla Regione. Invero, l'intervento statale si è mosso in uno spazio in cui l'autonomia statutaria ha avuto modo di dispiegarsi. Istituita e disciplinata dal legislatore nazionale, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ha conservato la natura di tributo erariale, pur dopo la riqualificazione in termini di "tributo proprio derivato" delle Province effettuata dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011. Pertanto, tale imposta rientra nel novero delle entrate che, per statuto, spettano alla Regione, nella misura in cui sono riscosse nell'ambito del suo territorio. Ne consegue che la censurata disposizione intanto può trovare applicazione per la Regione siciliana, in quanto la stessa provveda con propria normativa ad attuare la legislazione statale, nel rispetto della sua autonomia speciale. La legge regionale n. 21 del 2013 ha esattamente provveduto in tal senso, non solo trasferendo alle Province il gettito fiscale relativo all'imposta di cui si tratta, ma attribuendo loro l'imposta stessa, in esplicita attuazione del citato art. 17, comma 1, sicché non si pone alcun problema di riserva (altrimenti illegittima) allo Stato di tributi spettanti alla Regione siciliana. Poiché il legislatore regionale ha attribuito all'imposta de qua il carattere di tributo proprio derivato delle Province, è realizzato il presupposto che legittima il meccanismo di recupero previsto dalla norma impugnata, della cui applicazione nei suoi confronti la Regione non può dolersi. Per l'orientamento secondo cui la conclusione di un accordo che contenga l'impegno della Regione alla rinuncia a tutti i ricorsi pendenti non può spiegare effetti nel giudizio in via principale in mancanza di espressa rinuncia all'impugnazione, sicché la permanenza dell'interesse alla decisione impone la trattazione del ricorso, v., ex plurimis , da ultimo, le citate sentenze nn. 28/2016, 263/2015, 249/2015, 239/2015 e 19/2015. Nel senso che la ritenuta operatività della clausola di salvaguardia delle prerogative delle autonomie speciali non incide sull'ammissibilità delle questioni ma attiene al merito delle censure proposte, v. le citate sentenze nn. 141/2015, 236/2013, 178/2012 e 145/2008. Per l'affermazione che, di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, v., ex plurimis , tra le più recenti, le citate sentenze nn. 273/2015, 263/2015, 239/2015, 238/2015, 176/2015 e 82/2015. Per l'affermazione che dalla qualificazione delle disposizioni impugnate in termini di principi di coordinamento della finanza pubblica discende l'infondatezza e non già l'inammissibilità del ricorso, v. le citate sentenze nn. 273/2015 e 176/2015. Sulla sussistenza dell'interesse processuale al ricorso avverso disposizione statale che comporta una minore entrata rispetto al gettito che altrimenti sarebbe spettato alla Regione, v. la citata sentenza n. 97/2013. Per un'analoga questione prospettata dalla Regione siciliana, v. la citata sentenza n. 67/2015. Sulla natura di tributo erariale dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, pur dopo la sua riqualificazione in termini di "tributo proprio derivato" delle Province, v., ex multis , le citate sentenze nn. 67/2015 e 97/2013. Sulla natura erariale di tributi istituiti e regolati da leggi statali, benché il relativo gettito sia devoluto alle Regioni, v., ex multis , le citate sentenze nn. 123/2010 e 216/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promosse, in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché in riferimento agli artt. 81, ultimo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi da 1 a 3 e da 5 a 7, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, promosse, in riferimento all'art. 36 del r.d.lgs. n. 455 del 1946 e all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi 1 e 2, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 36 e 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946 e all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché in riferimento agli artt. 81, ultimo comma, e 119 Cost., dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, promosse, in riferimento all'art. 36 del r.d.lgs. n. 455 del 1946 e all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze