Corte costituzionale

Sentenza n. 30/2016

Corte cost., sent. 17 febbraio 2016, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/2016
Data di deposito
17 febbraio 2016
Data di decisione
27 gennaio 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:30

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 3, legge della Regione Piemonte n. 22 del 26 giugno 2006

Parametri

Massime

Massima n. 38728

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l'art. 12, comma 3, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22, il quale stabilisce che gli incrementi del parco autobus successivi al rilascio dell'autorizzazione sono effettuati solo con autobus nuovi. Con la legge n. 218 del 2003, il legislatore statale ha inteso definire il punto di equilibrio fra il libero esercizio dell'attività di trasporto e gli interessi pubblici interferenti con tale libertà. Il bilanciamento così operato, costituendo espressione della potestà legislativa statale in materia di «tutela della concorrenza», definisce un assetto degli interessi che il legislatore regionale non è legittimato ad alterare. Ne deriva che, essendosi assunto il legislatore statale il compito di conciliare la libertà di iniziativa economica con l'esigenza di sicurezza dei viaggiatori, le Regioni sono abilitate a regolare gli oggetti indicati dalla legge statale e, in generale, la gestione del servizio, ma non possono introdurre, a carico delle imprese di trasporto aventi sede nel territorio regionale, limiti che, lungi dal rispettare i criteri statali di tutela della concorrenza, penalizzerebbero gli operatori interni, data l'assenza di delimitazioni territoriali delle autorizzazioni rilasciate nelle altre regioni. La norma regionale censurata, restringendo la libertà di esercizio dell'attività di noleggio bus con conducente, con l'imposizione del divieto di incremento del parco mezzi con autobus usati, non solo comporta maggiori oneri in capo alle imprese di trasporto aventi sede in Piemonte rispetto a quelle situate in altre Regioni, ma è, altresì, idonea a produrre l'effetto di impedire irragionevolmente l'espansione dell'attività delle imprese stesse e, dunque, di limitare la concorrenza e con essa la possibilità di scelta da parte dei committenti. La disciplina censurata eccede, quindi, i limiti entro i quali il legislatore regionale può regolare la materia, di competenza residuale, del trasporto pubblico locale, dato che fra tali limiti imposti vi è quello del rispetto del bilanciamento operato dal legislatore statale nella materia trasversale e prevalente, di competenza legislativa esclusiva statale, della «tutela della concorrenza». (Restano assorbite le ulteriori censure) Sull'ininfluenza dello ius superveniens nel giudizio a quo , v. le citate sentenze nn. 151/2014 e 90/2013. Per la competenza legislativa residuale regionale in materia di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, v. la citata sentenza n. 452/2007. Sulla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» con riguardo al trasporto pubblico locale, v. la citata sentenza n. 80/2006. Per l'affermazione che l'eventuale esigenza di contemperare la liberalizzazione del commercio con quelle di una maggiore tutela della salute, del lavoro, dell'ambiente e dei beni culturali deve essere intesa in senso sistematico, complessivo e non frazionato, v. le citate sentenze nn. 85/2013 e 264/2012. Sulla natura trasversale della materia della «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale, in relazione alla materia della tutela del commercio ovvero ad altre materie, di competenza residuale regionale, v. le citate sentenze 165/2014, 38/2013 e 299/2012. Per l'affermazione che la tutela della concorrenza si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all'esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche, v. la citata sentenza n. 49/2014. Per la competenza delle Regioni a regolare la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, v. le citate sentenze nn. 30/1998 e 135/1997. Sulla liberalizzazione delle attività economiche, v. le citate sentenze nn. 47/2015 e 97/2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2016.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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